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Riparazioni antieconomiche: quale risarcimento ?

In materia di riparazioni antieconomiche del veicolo (che si verificano quando i danni sono superiori al valore commerciale al momento dell’incidente), la Suprema Corte è costante nell’affermare che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Così si è espressa  la Cassazione Sez. VI – 3, con ordinanza 28/04/2014 n. 9367 (che richiama anche Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).

Il terzo trasportato deve provare solo il suo danno, non la responsabilità dei conducenti.

In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181.
In pratica la sentenza chiarisce che l’azione diretta del terzo trasportato contro l’impresa assicuratrice del veicolo, non è legata all’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Riparazioni del veicolo: l’iva va pagata col semplice preventivo !

Contravvenendo la pratica di liquidazione in materia assicurativa applicata da anni, la Cassazione civile con sentenza del 10-06-2013, n. 14535 ha deciso che “Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli accessori e consequenziali” quindi “Se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato – per l’attività svolta – abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, perché l’autoriparatore è tenuto per legge a addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”.
L’interprete pare poterne dedurre che l’iva andrà pagata anche su presentazione del semplice preventivo, senza necessità di allegazione della fattura delle riparazioni.

Danno antieconomico al veicolo

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 3, con ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367 è tornata sul delicato tema dell’antieconomicità delle riparazioni del veicolo.

Riportandosi al proprio consolidato orientamento, ha affermato che “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo“.