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Ebbrezza: niente reato senza alcoltest.

In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcool.

In tal senso Cass. pen. Sez. IV, 20-02-2015, n. 15705.

Omissione di soccorso – risponde anche chi non ha colpa nella guida

La Suprema Corte con sentenza del 13-01-2015, n. 1276 ha ribadito che ai sensi dell’art. 189 C.d.S., comma 1 “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

Pertanto è punibile l’utente della strada che sia comunque coinvolto in un sinistro, che non sia fermato, ritenendo che tale obbligo sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.

Il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza è riferito.

Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni la esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente.

All’evidenza, la sola condizione per la esigibilità dell’obbligo di fermarsi e, ove necessario, di prestare assistenza e la punibilità dell’omissione di tali obblighi è posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada (cfr. Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, dep. 2012).