Anche ai nonni può spettare il danno morale per la morte del nipote
La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 11-07-2013 n. 29735, ha statuito che può spettare anche ai nonni della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa del decesso del nipote a seguito delle lesioni mortali.
Allo scopo non è determinante il requisito della convivenza, poichè attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.
Invero si dovrà considerare rilevante la “lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.