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Anche ai nonni può spettare il danno morale per la morte del nipote

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 11-07-2013 n. 29735, ha statuito che può spettare anche ai nonni della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa del decesso del nipote a seguito delle lesioni mortali.

Allo scopo non è determinante il requisito della convivenza, poichè attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.

Invero si dovrà considerare rilevante la “lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.

Morte da incidente stradale – il danno biologico è pari all’inabilità temporanea

La Corte di Cassazione III Sezione Civile con sentenza del 14 maggio – 8 luglio 2014, n. 15491, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha statuito che “Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”. In questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Richiesta di risarcimento avanzata dalla fidanzata della vittima.

La Corte di Cassazione penale con sentenza del 10-11-2014, n. 46351 ha deciso che “Affinchè si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento di verificazione del fatto illecito.

Liquidazione del danno non patrimoniale da morte – criteri.

La Corte di Cassazione con sentenza del 13-12-2012, n. 22909 ha statuito che
“In materia di liquidazione del danno non patrimoniale spettante in seguito al

DECESSO

di un congiunto, deve ritenersi erronea la quantificazione del risarcimento effettuata assumendo come base il danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla vittima, con liquidazione di una somma variabile fra un terzo e la metà del danno biologico del 100% subito dalla vittima stessa, con determinazione, su tale somma, anche del danno morale riflesso.

Tale forma di liquidazione, invero, non tiene conto della pacifica esigenza di provvedere alla integrale riparazione del danno secondo un criterio di personalizzazione, che tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e della particolarità del caso concreto, al fine di valutare la effettiva entità del danno in termini il più possibile equilibrati e realistici. Pur se l’importo del risarcimento va quantificato in un’unica somma, inoltre, il Giudice deve dimostrare con adeguata motivazione (nella specie carente) di aver tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto ed, in particolare, del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti”.

Danno da morte – il danno biologico terminale e il danno “catastrofale.

La Cassazione civile con sentenza del 23 gennaio 2014, n. 1361 ha statuito che

“Il risarcimento del danno non patrimoniale da

PERDITA DELLA VITA

– bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e di danno “catastrofale”. Esso, pertanto, rileva “ex se”, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta “immediata” o “istantanea”, senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”.

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