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Con l’ebbrezza la revoca della patente decorre dal reato e non dalla sentenza.

Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (il caso è relativo alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad.) la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento”.
Così’ si è espressa la Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.

Con la sentenza in commento il TAR Piemonte si è pronunciato sul dies a quo del termine triennale per poter conseguire una nuova patente di guida, dopo la revoca della patente per incidente a seguito di guida in stato di grave ebbrezza.

La questione cruciale concerne la nozione di “accertamento del reato” che, secondo il Codice della Strada, è il momento iniziale del periodo triennale di divieto di ottenere una nuova patente. Per il TAR Piemonte, la data di accertamento del reato deve essere quella della contestazione del fatto illecito da parte delle Forze dell’Ordine.

Questa tesi interpretativa non è però unanimemente accettata.

Ebbrezza: le attenuanti generiche non escludono la revoca della patente in caso di incidente stradale.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Sul punto vedasi Cass. pen. Sez. IV, 06-02-2015, n. 7821.