Contravvenendo la pratica di liquidazione in materia assicurativa applicata da anni, la Cassazione civile con sentenza del 10-06-2013, n. 14535 ha deciso che “Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli accessori e consequenziali” quindi “Se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato – per l’attività svolta – abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, perché l’autoriparatore è tenuto per legge a addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”.
L’interprete pare poterne dedurre che l’iva andrà pagata anche su presentazione del semplice preventivo, senza necessità di allegazione della fattura delle riparazioni.