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Anche ai nonni può spettare il danno morale per la morte del nipote

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 11-07-2013 n. 29735, ha statuito che può spettare anche ai nonni della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa del decesso del nipote a seguito delle lesioni mortali.

Allo scopo non è determinante il requisito della convivenza, poichè attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.

Invero si dovrà considerare rilevante la “lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.

Danno antieconomico al veicolo

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 3, con ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367 è tornata sul delicato tema dell’antieconomicità delle riparazioni del veicolo.

Riportandosi al proprio consolidato orientamento, ha affermato che “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo“.