Tag Archivio per: avvocato

Ebbrezza: non c’è obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore.

La Cass. pen. Sez. Unite, 29-01-2015, n. 5396 ha statuito che “In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen.”.

Rapporti tra la procedura di risarcimento diretto e quella ordinaria

Si ricorda il principio espresso dalla Corte Costituzionale con ordinanza 28/05/2010 n° 192, in tema di procedure di risarcimento danni utilizzabili dal danneggiato:

Il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Ne discende che la procedura del risarcimento diretto non è esclusiva o assorbente, restando sempre la possibilità per il danneggiato di utilizzare la procedura ordinaria di risarcimento danni.

Quando spetta il rimborso delle spese legali sopportate per la gestione della pratica di risarcimento dei danni

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11154 del 29/05/2015 si è espressa in materia di rimborso al danneggiato delle spese legali sopportate per la gestione della pratica di risarcimento dei danni.

Così recita la decisione ” … le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co. l, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.

Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di “causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato”.

Autovelox: obbligo di taratura e di verifica periodica. Lo impone la Corte Costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Il cuore della decisione poggia sulle seguenti considerazioni:

” … l’argomento addotto dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le norme regolamentari attuative del suddetto art. 45 del d.l.gs. n. 285 del 1992 limiterebbero l’obbligo di verifica periodica alle apparecchiature di rilevazione automatica, non è utile ai fini del presente giudizio di costituzionalità, posto che oggetto dello stesso è il diritto vivente consolidatosi sulla predetta norma di rango primario, il quale non fa distinzione tra le rilevazioni automatiche e quelle realizzate attraverso operatori …”;

” … l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare – secondo la prospettazione del rimettente – l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in proposito quanto è previsto nella direttiva del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione della cattiva funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature dotate di un sistema di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento …”;

” …  qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura … “.

Da oggi in poi pertanto gli autovelox, sia fissi sia mobili, dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche ravvicinate per poter fondare accertamenti validi ai fini delle sanzioni per eccesso di velocità.

Anche ai nonni può spettare il danno morale per la morte del nipote

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 11-07-2013 n. 29735, ha statuito che può spettare anche ai nonni della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa del decesso del nipote a seguito delle lesioni mortali.

Allo scopo non è determinante il requisito della convivenza, poichè attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.

Invero si dovrà considerare rilevante la “lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.

Morte da incidente stradale – il danno biologico è pari all’inabilità temporanea

La Corte di Cassazione III Sezione Civile con sentenza del 14 maggio – 8 luglio 2014, n. 15491, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha statuito che “Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”. In questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Richiesta di risarcimento avanzata dalla fidanzata della vittima.

La Corte di Cassazione penale con sentenza del 10-11-2014, n. 46351 ha deciso che “Affinchè si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento di verificazione del fatto illecito.

Liquidazione del danno non patrimoniale da morte – criteri.

La Corte di Cassazione con sentenza del 13-12-2012, n. 22909 ha statuito che
“In materia di liquidazione del danno non patrimoniale spettante in seguito al

DECESSO

di un congiunto, deve ritenersi erronea la quantificazione del risarcimento effettuata assumendo come base il danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla vittima, con liquidazione di una somma variabile fra un terzo e la metà del danno biologico del 100% subito dalla vittima stessa, con determinazione, su tale somma, anche del danno morale riflesso.

Tale forma di liquidazione, invero, non tiene conto della pacifica esigenza di provvedere alla integrale riparazione del danno secondo un criterio di personalizzazione, che tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e della particolarità del caso concreto, al fine di valutare la effettiva entità del danno in termini il più possibile equilibrati e realistici. Pur se l’importo del risarcimento va quantificato in un’unica somma, inoltre, il Giudice deve dimostrare con adeguata motivazione (nella specie carente) di aver tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto ed, in particolare, del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti”.

Danno da morte – il danno biologico terminale e il danno “catastrofale.

La Cassazione civile con sentenza del 23 gennaio 2014, n. 1361 ha statuito che

“Il risarcimento del danno non patrimoniale da

PERDITA DELLA VITA

– bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e di danno “catastrofale”. Esso, pertanto, rileva “ex se”, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta “immediata” o “istantanea”, senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”.

Tag Archivio per: avvocato