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Banche dati dei sinistri stradali contro le frodi

L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – gestisce la banca dati dei sinistri stradali in virtù di quanto disposto dagli articoli 135 e 148 comma 2 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).

In tal modo l’IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore
dell’assicurazione  della  responsabilita’ civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore, relativamente  alle  richieste  di
risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di  allerta
preventiva contro i rischi di frode.

L’art. 148 del codice delle assicurazioni.

Si ricorda quanto previsto dall’2-bis dell’art. 148 del codice delle assicurazioni, che così dispone:

“A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia”.

Il regolamento del 2016.

Col provvedimento n. 23/2016 del 1 giugno 2016 il predetto Istituto ha regolamentato le modalità con cui avviene l’inserimento, la consultazione e la tenuta della banca dati.

Quali dati vengono raccolti.

Le banche dati  raccolgono  i  dati  dei  sinistri  relativi  ai
veicoli  a  motore  immatricolati  in  Italia,  nonche’  i  dati  dei
testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di
agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti  fraudolenti
nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all’IVASS,
in relazione  alla  finalita’  di  cui  al  comma  1,  di  effettuare
elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

Chi comunica i dati all’Ivass.

I dati per l’alimentazione delle  banche  dati  sono  comunicati
all’IVASS,  dal  momento  del   pervenimento   della   richiesta   di
risarcimento o della denuncia e fino alla definizione  del  sinistro,
da parte dell’impresa di assicurazione italiana che gestisce la pratica di risarcimento danni.

Durata del trattamento dei dati.

L’Art. 8  dispone che:

5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque  anni  dalla
data di definizione di ciascun sinistro.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a  ciascun
sinistro definito sono estratti dalle  banche  dati  e  riversati  su
altro  supporto  informatico  gestito  dall’IVASS.  Tali  dati   sono
comunicati dall’IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale
o a seguito di esercizio dei  diritti  degli  interessati,  ai  sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7.  Decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  definizione  di  ciascun
sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche  e
giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono  cancellati;
i restanti dati sono conservati  su  altro  supporto  informatico  in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
gli interessati.

Chi può consultare i dati.

In linea generale le categorie di soggetti che possono accedere alla consultazione dei dati sono:

«soggetti abilitati»: le  persone  fisiche,  incaricate  dalle
imprese di assicurazione in ragione della connessione con l’attivita’
svolta su incarico  delle  stesse,  abilitate  a  consultare  i  dati
registrati nelle banche dati di cui alla lettera b) (quindi si tratta delle  imprese di  assicurazione,  della  CONSAP,  dell’UCI);
«soggetti aventi diritto»: l’Autorita’ giudiziaria,  le  Forze
di polizia e le Pubbliche amministrazioni competenti  in  materia  di
prevenzione e contrasto  di  comportamenti  fraudolenti  nel  settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia;
«soggetti terzi»: i soggetti  legittimati  alla  consultazione
delle banche dati nei limiti e per  le  finalita’  individuati  dalla
legge (in pratica si tratta dei soggetti coinvolti nel sinistro).  In base all’art. 15 i terzi interessati possono esercitare il diritto di  accesso  ai  dati  personali
contenuti nelle  banche  dati,  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cosa può accadere.

Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste  di
imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all’art. 285 del Decreto,
consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro.

Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di  almeno  due
parametri di significativita’, le imprese di cui al comma 1, anche se
decidono di non avvalersi della facolta’ di cui all’art.  148,  comma
2-bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui  all’art.  13,
comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza  nel
fascicolo di sinistro.

Si ricorda quanto previsto dal comma 2 bis dell’art.148 del codice delle assicurazioni, secondo il quale se, a seguito di consultazione Banca Dati Isvap, la Compagnia sarà esonerata dall’obbligo di formulazione dell’offerta di risarcimento entro i termini normativamente stabiliti.

La medesima compagnia potrà altresì sporgere querela per l’accertamento degli eventuali reati.

Quali sono i parametri di significatività rilevanti.

Il regolamento non indica quali siano i parametri di significativita’, per l’individuazione dei quali rinvia all’art. 4 del  Provvedimento
ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010.

Quest’ultimo, nonché l’allegato 1, elencano le ipotesi rilevanti nel modo seguente:

ALLEGATO 1 – CODIFICA DEI PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ

 

Codice Ricerca per persona fisica/giuridica – Parametri di significatività
P1 la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi
P2 la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità
P3 la persona fisica oggetto della consultazione compare in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni;
P4 la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente, conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento
P5 la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni
P6 la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia

 

Codice Ricerca per targa – Parametri di significatività
V1 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi
V2 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento
V3 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo è stato distrutto
V4 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni
V5 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro
V6 la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia

 

Il danno morale da lesioni micropermanenti va provato

In materia di danno morale da lesioni micropermanenti la Corte Costituzionale, 16-10-2014, n. 235 ha deciso che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost. , nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE.

Nella motivazione la Corte delle leggi ha affermato che “L’asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si fonda su una premessa interpretativa erronea, posto che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell’area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto”.

 

Il lucro cessante si prova anche con presunzioni semplici

Il danno da lucro cessante, secondo il disposto di cui all’art. 2056, comma 2, c.c. , può essere riconosciuto allorché sussista documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno futuro. In tale contesto, la prova della riduzione futura della capacità di guadagno può essere data non solo attraverso le dichiarazioni dei rediti riferite agli anni successivi al verificarsi del sinistro, ma anche per il tramite di altra documentazione idonea a dimostrare, o far comunque presumere, che il guadagno futuro sarà in concreto inferiore a quello degli anni antecedenti il sinistro. La valutazione prognostica del pregiudizio economico proiettantesi nel futuro consente, invero, anche di avvalersi di presunzioni semplici, salva determinazione equitativa del quantum risarcitorio in assenza di prova certa offerta dall’istante.

Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 23-09-2014, n. 20003.

Pedone che attraversa fuori dalle strisce

“L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ. , non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”.

Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24472.

Danni sopravvenuti alla transazione

La Corte di Cassazione III Sezione Civile con la sentenza n. 23425 del 4 novembre 2014 ha precisato che ” … quel che rileva ai fini della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla transazione od alla sentenza non è la presenza di segni clinici, ma la loro ragionevole prevedibilità con riferimento alle circostanze del caso concreto … . Prevedibilità che, in teoria, può anche prescindere dall’esistenza di sintomi….” .

Nell’enunciare il principio la Corte ha richiamato, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv. 582449; Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 26/04/1996, Rv. 497263; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 03/11/1984, Rv. 437249).

Il danno estetico resta assorbito nel danno biologico

Il c.d. danno estetico è una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico) che, una volta determinato nell’ambito dell’invalidità permanente, non può essere ulteriormente risarcito, salvo il caso di allegata e dimostrata incidenza dell’inestetismo sulla capacità di guadagno.

In tal senso si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 29-07-2014, n. 17220.

Offerta di liquidazione troppo bassa ? Sanzioni dell’Isvap-Ivass.

L’art. 148 cod. ass. prevede che “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo”.

La polizza infortuni diminuisce il risarcimento del responsabile

La Cassazione civile del 11-06-2014, n. 13233 ha stabilito che “L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.

Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”.

In altri termini l’assicurato, in caso di infortunio non può cumulare l’indennizzo dovuto per effetto della polizza con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio.

Il testimone non può testimoniare se era parte danneggiata nel sinistro

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14-02-2013, n. 3642, ha statuito che il testimone è incapace a testimoniate se è stato danneggiato nel sinistro, in quanto è titolare di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.

Rispetto alla concretezza ed attualità dell’interesse, si è affermato che l’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246 cod. proc. civ. va valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un “posterius” rispetto alla configurabilità di quell’interesse a partecipare al giudizio che determina la incapacità stessa, con la conseguenza che la presenza di una fattispecie estintiva del diritto azionabile, quale la prescrizione o la transazione, non fa venir meno il coinvolgimento nel processo e non fa, pertanto, riacquistare la capacità a testimoniare.

Nella occasione, la Suprema Corte ha precisato che non valeva ad escludere tale incapacità la circostanza che fosse intervenuta tra le parti del contratto una transazione con la quale si estinguevano le pretese creditorie derivanti dai pregressi rapporti.

Anche ai nonni può spettare il danno morale per la morte del nipote

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 11-07-2013 n. 29735, ha statuito che può spettare anche ai nonni della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa del decesso del nipote a seguito delle lesioni mortali.

Allo scopo non è determinante il requisito della convivenza, poichè attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.

Invero si dovrà considerare rilevante la “lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto.