Ebbrezza: col tasso tra 0,5 e 0,8 l’illecito è amministrativo e si impugna dal giudice di pace.
La Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 13-01-2015, n. 312 ha evidenziato che “La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 186, secondo comma, lett. a), cod. strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace.