Il regime delle spese nel processo esecutivo è retto da principi diversi rispetto al processo di cognizione.
E’ noto che quest’ultimo poggia sul principio della soccombenza, in virtù del quale la parte soccombente deve rifondere le spese processuali alla parte vincitrice. La regola può essere temperata attraverso il meccanismo della compensazione totale o parziale da parte del giudice.
Nel processo esecutivo, invece, non esistono né una parte soccombente né una parte vincitrice, ma più semplicemente esiste un soggetto che subisce l’azione esecutiva (che è Il debitore) e un altro soggetto che la promuove (che è il creditore).
Normalmente il creditore, visto che ha interesse a introdurre e stimolare l’esecuzione forzata, deve anticipare le spese necessarie per dare impulso alla procedura.
Dall’altro lato, il debitore dovrà sopportare e rifondere tutte le spese anticipate dal creditore, ma lo farà soltanto alla fine della procedura, perché pagherà attraverso la vendita forzata e in base ai conteggi redatti dal creditore e nei limiti che saranno riconosciuti dal giudice dell’esecuzione.
Principi in materia di spese nel processo esecutivo
Nel processo esecutivo le spese processuali seguono i seguenti principi generali.
Il debitore deve sopportare tutte le spese del processo di esecuzione (art. 95 cpc).
Qualora il processo di esecuzione si blocchi in maniera anomala, con una definizione diversa dalla distribuzione della somma ricavata, vige il principio per cui il soggetto che ha anticipato le spese ne sopporterà il relativo onere (artt. 632 e 310 cpc).
Quindi nel processo esecutivo per poter ottenere il rimborso delle spese anticipate, il creditore dovrà portare a termine fruttuosamente la relativa procedura.
Se il pignoramento è negativo o se comunque la vendita risulta infruttuosa o incapiente, il creditore non potrà vedersi rimborsare le anticipazioni svolte.
Eccezioni: obblighi di fare ed esecuzione per consegna o rilascio
Rispetto al regime generale di cui si è parlato, esistono delle eccezioni per alcuni tipi di processo esecutivo, in particolar modo per
- gli obblighi di fare – non fare (che per esempio si utilizza per gli ordini di abbattimento);
- per gli obblighi di consegna – rilascio (che per esempio si utilizza per eseguire uno sfratto per morosità o per finita locazione).
In questi casi norme specifiche (artt. 611 e 614 cpc) attribuiscono al creditore, al termine della procedura di esecuzione, la facoltà di chiedere al giudice la liquidazione delle spese di esecuzione forzata con separato provvedimento.
Il provvedimento in parola avrà la forma del decreto ingiuntivo, per cui la procedura sarà molto rapida ed efficace.
In queste ipotesi pertanto il creditore potrà recuperare le spese sopportate per il processo esecutivo o almeno dotarsi di un titolo esecutivo idoneo allo scopo.
Le spese nell’esecuzione immobiliare
Per quanto riguarda il processo di espropriazione immobiliare si applica l’articolo 95 CPC, in base al quale, secondo costante interpretazione della Suprema Corte, le spese che non vengono recuperate attraverso la procedura, non possono essere oggetto di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che possa avere efficacia di giudicato e divenire così titolo esecutivo.
Infatti il principio generale nelle espropriazione immobiliare è quello per cui il riconoscimento, da parte del giudice dell’esecuzione, delle spese affrontate dal creditore per la procedura, non costituiscono un accertamento autonomo che possa acquisire efficacia di giudicato al di fuori del processo esecutivo stesso, restando il suo effetto limitato all’interno del processo esecutivo.
Si potrebbe concludere pertanto rilevando che le spese non recuperate dal creditore per incapienza della somma ricavata dall’asta immobiliare, non potranno essere richieste attraverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, quali il progetto di distribuzione, ma potranno essere richieste eventualmente solo attraverso altro provvedimento di cui il creditore già disponga, ovverosia di un titolo esecutivo autonomo e diverso rispetto a quello posto a fondamento dell’azione esecutiva esperita.