Spese giudiziali a carico dell’assicuratore

 

Con sentenza del 11-09-2014, n. 19176 la Corte di Cassazione civile ha deciso che “Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto volta all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Ne deriva che, anche nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore deve sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti sanciti dall’art. 1917, comma 3, c.c.