Chi paga le spese condominiali dell‘appartamento assegnato all’ex coniuge divorziato o al coniuge separato
Chi paga le spese condominiali dell’appartamento assegnato all’ex coniuge divorziato (o al coniuge separato) ?
Può l’amministratore di condominio chiederne il pagamento direttamente all’ex coniuge che abita nell’appartamento senza esserne proprietario ?
La ripartizione delle spese in condominio
Il principio generale in materia di condominio è che le spese comuni vanno ripartite tra i condomini, che sono i proprietari delle singole unità immobiliari.
L’art. 1123 cc è chiaro sul punto, statuendo che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Chi paga le spese di gestione dell’abitazione nella separazione e nel divorzio
Nella separazione e nel divorzio vige la regola per cui le spese di gestione e mantenimento dell’abitazione assegnata all’ex coniuge o a quello separato gravano su ques’ultimo, in quanto soggetto che ha un rapporto materiale con l’immobile.
Questo perché è chi abita che produce i consumi e quindi deve sopportarne i relativi oneri, trattandosi di spese di ordinaria amministrazione.
Invece le spese di straordinaria amministrazione restano a carico del proprietario, anche se non assegnatario dell’appartamento.
I poteri dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio ha il potere-dovere di chiedere il pagamento delle spese condominiali direttamente ai soggetti che risultano titolari del diritto di proprietà all’interno del condominio.
Talvolta però può sorgere un dubbio, quando un condomino non sia più nella detenzione dell’immobile e ne abbia ceduto il godimento sulla base di un provvedimento giudiziale, quale quello emesso dal tribunale in sede di separazione o divorzio.
E il dubbio sotto certi aspetti può apparire legittimo, perché il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, che ha la forma dell’ordinanza o della sentenza, spiega alcuni suoi effetti anche contro i terzi, nella specie quando provveda ad assegnare l’abitazione a uno dei coniugi.
Invero l’ordinanza di assegnazione della casa familiare è opponibile verso chiunque pretenda di ottenere il possesso o la detenzione dell’abitazione.
Quindi il coniuge assegnatario gode di una tutela che lo difende contro i terzi che pretendano di privarlo dell’abitazione, con una tutele che assomiglia a quella del proprietario o del possessore (ma che in realtà viene definita come tutela “sui generis” dalla Cassazione).
Quindi in tale ipotesi l’amministratore di condominio potrebbe interrogarsi su chi sia il soggetto obbligato a pagare le spese condominiali, cercando di individuare i confini della tutela verso i terzi riconosciuta in materia di diritto di famiglia.
La risposta della Cassazione sulle spese condominiali dell’abitazione nella separazione e nel divorzio
Per la Cassazione (Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 23 maggio 2022, n. 16613) la risposta al quesito iniziale è negativa: l’amministratore dovrà chiedere la quota delle spese condominiali soltanto al proprietario e quest’ultimo poi potrà a sua volta chiederne il rimborso all’ex coniuge separato o divorziato che abita nell’appartamento.
L’orientamento della Suprema Corte è quindi estremamente aderente alla disciplina generale e considera in maniera del tutto indipendente i due rapporti che sono coinvolti nella questione, quello tra i coniugi e quello con il condominio.
Per quanto riguarda l’obbligo di pagare le spese condominiali, i rapporti interni tra i coniugi, regolati dal provvedimento di separazione o divorzio, restano confinati tra essi, mentre i rapporti esterni col condominio hanno efficacia di fronte a tutti e come tali possono essere oggetto di pretesa da parte dell’amministratore.