Separazione legale e divorzio

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Separazione legale e divorzio sono due istituti processuali che si utilizzano quando il rapporto tra coniugi entra in crisi in maniera irreversibile, cosicché l’ordinamento giuridico dà la possibilità di incidere sul legame matrimoniale allentandone il vincolo o addirittura recidendolo.

Il primo passo per interrompere il rapporto è la separazione legale.

Dopo la separazione è necessario che trascorra un apprezzabile lasso di tempo prima che sia possibile chiedere il divorzio.

Con la separazione i coniugi vengono autorizzati a vivere in separate residenze, ma gli altri vincoli matrimoniali persistono: viene eliminato l’obbligo di coabitazione, ma non il dovere di assistenza morale e materiale e l’obbligo di fedeltà.

Invece col divorzio l’istituto matrimoniale viene reciso e i coniugi riacquistano la libertà. Cessa il diritto successorio, per cui i coniugi non saranno più eredi l’uno dell’altro.

Invece altri aspetti del rapporto permangono, quali un certo obbligo di assistenza tra coniugi, seppur affievolito, e quelli relativi ai figli, che non vengono affatto intaccati.

Tipi di separazione legale tra coniugi

Sono previsti due tipi di separazione, quella consensuale e quella giudiziale.

La separazione consensuale si ha quando i coniugi, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di proseguire nel rapporto, riescono a raggiungere un accordo che determini le condizioni cui intendono separarsi.

La separazione giudiziale invece si ha quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni e sono quindi costretti a chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla loro regolamentazione.

Di solito si consiglia sempre di trovare un accordo di separazione e quindi di avvalersi della procedura consensuale.

L’ipotesi giudiziale dovrebbe trovare ingresso unicamente quando non è possibile raggiungere alcun tipo di accordo col coniuge, in virtù della particolare litigiosità ovvero in caso di situazioni di violenza o altre ipotesi di estrema conflittualità.

La scelta ha dei riflessi sui tempi e sui costi della procedura: la separazione consensuale è estremamente più rapida (di solito è sufficiente una sola udienza in tribunale), con ripercussioni positive anche sui relativi costi.

I presupposti per poter chiedere la separazione legale

Per poter chiedere la separazione legale tra coniugi vi è necessità del rispetto dei seguenti requisiti, che possono essere tra loro alternativi:

  • intollerabilità della convivenza;
  • fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

E’ sufficiente che uno di tali eventi sia invocato da uno dei coniugi, non essendo necessario che sia svolta una valutazione da parte di entrambi sull’esistenza dell’intollerabilità p del grave pregiudizio.

Da ciò deriva che ciascun coniuge ha il diritto e la libertà di chiedere la separazione, senza necessità del consenso dell’altro.

Questo inciderà eventualmente sulla procedura da seguire, perché se non si introdurrà quella consensuale si sarà costretti a utilizzare quella giudiziale.

Le condizioni da stabilire in materia di separazione

Quali sono le condizioni che i coniugi o il giudice dovranno stabilire nel corso della procedura di separazione ?

Si tratta delle condizioni di carattere economico e quelle personali, con particolare attenzione ai figli.

Le condizioni economiche nella separazione sono:

  • assegno di mantenimento per il coniuge che non abbia adeguati redditi propri;
  • assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti;
  • assegnazione in godimento della casa familiare.

I provvedimenti di separazione sui figli riguardano:

  • l’affidamento (che di regola è congiunto);
  • il mantenimento;
  • la regolamentazione della residenza presso uno dei coniugi;
  • il diritto di visita del coniuge col quale non risiedono (di solito il padre).

L’assegnazione della casa familiare segue i criteri previsti per il divorzio, che la attribuiscono di preferenza al coniuge affidatario dei figli.

Conseguenze ed effetti della separazione tra coniugi

La principale conseguenza della separazione è l’autorizzazione per i coniugi di vivere separati, quindi con residenze diverse.

La casa coniugale usualmente viene assegnata a uno soltanto dei coniugi (di solito alla moglie assieme ai figli), per cui l’altro dovrà abbandonarla (di solito il marito).

Il regime patrimoniale dei coniugi che avevano scelto la comunione legale dei beni, a causa della separazione cambia in quello della separazione dei beni.

I coniugi restano ancora sposati, per cui rimangono in vita gli obblighi che erano sorti col matrimonio, ad esclusione dell’obbligo di coabitazione: quindi permane l’obbligo di assistenza morale e materiale, quello di educare e mantenere la prole, quello di fedeltà, seppure la giurisprudenza lo abbia inteso in una maniera sempre più affievolita.

Il coniuge economicamente più forte, dovrà corrispondere all’altro un assegno di mantenimento.

Entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento dei figli, ma se uno dei due non avesse redditi o li avesse in misura inferiore all’altro (tipico il caso della moglie casalinga o lavoratrice part-time), avrà diritto di ricevere un assegno anche per i figli, che gestirà in autonomia per le spese ordinarie.

Effetti della rottura del matrimonio

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Il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario

Il divorzio può essere chiesto soltanto dopo la procedura di separazione legale.

Un tempo si dovevano attendere tre anni, ma dopo l’ultima riforma legislativa il termine è stato ridotto a sei mesi, se il divorzio è preceduto da separazione consensuale, e a dodici mesi, se preceduto da separazione giudiziale.

Dopo la separazione i coniugi non devono essersi riconciliati, diversamente dovranno ripercorrere anche l’iter della separazione. La legge infatti prevede che la riconciliazione elimini gli effetti della separazione, anche se era stata dichiarata in sede giudiziale.

Sotto il profilo dei provvedimenti da adottare, nel divorzio la situazione è molto simile a quella della separazione.

Il tribunale in sede di divorzio dovrà statuire sempre sulle condizioni economiche e su quelle personali, specie rispetto ai figli.

Potrà quindi essere stabilito un assegno di divorzio a favore dei figli non autosufficienti e anche del coniuge in stato di bisogno.

Il coniuge bisognoso, nel divorzio potrà chiedere un assegno solo se:

  • non ha mezzi adeguati;
  • comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Nella determinazione dell’assegno, il tribunale tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, la durata del matrimonio.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non potrà essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Nel divorzio, il coniuge al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

L’abitazione nella casa familiare, nel divorzio come nella separazione, spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice del divorzio dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.

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