Chi sta pensando di fare una causa di separazione consensuale o di divorzio consensuale, deve sapere che da qualche tempo è stata introdotta (con D.L. 132 del 2014) una nuova procedura consensuale che permette di evitare il ricorso in tribunale, riducendo tempi e i costi rispetto al giudizio (è notorio che le cause in tribunale siano piuttosto costose e i tempi di svolgimento siano piuttosto lunghi).
Per ovviare a questo problema, il legislatore ha introdotto la procedura di negoziazione assistita da avvocato.
Si tratta di una procedura con la quale i coniugi, d’accordo tra loro, decidono di andare ciascuno dal proprio avvocato per affidargli l’incarico di procedere alla definizione di una pratica di separazione o di divorzio.
La procedura è molto rapida perché è gestita direttamente dagli avvocati scelti dalle parti, senza dover attendere i tempi imposti dall’agenda di un giudice (che nel caso della separazione o del divorzio in tribunale è quella del presidente, che di solito è molto impegnato).
Quindi attraverso la negoziazione assistita da avvocato, i coniugi possono gestire direttamente i tempi della procedura di separazione consensuale o divorzio consensuale.
I costi sono più bassi rispetto alla causa che ordinariamente si svolge in tribunale, proprio in considerazione della minore lunghezza della procedura e della maggiore comodità di gestione anche per l’avvocato, che non dovrà perdere molto tempo in dispendiose liste di attesa davanti alla porta del presidente del tribunale.
Da ultimo i coniugi potranno preferire questa procedura perché avranno più possibilità di interloquire per trovare il corretto assetto della nuova situazione, potendo usufruire di un canale diretto di dialogo e di maggiore tempo a disposizione.
Tutto in maniera consensuale.
Quando si può applicare la procedura di negoziazione assistita ?
La legge prevede che i coniugi possono andare dall’avvocato sia quando non ci sono figli economicamente non autosufficienti, sia quando la coppia abbia figli per i quali sia necessario prevedere un assegno di mantenimento.
In tale ultimo caso l’avvocato dovrà chiedere autorizzazione al pubblico ministero per quanto riguarda le condizioni alle quali i coniugi sono disponibili a siglare il loro accordo di separazione o divorzio. Questo perché il rapporto con i figli coinvolge interessi di carattere pubblicistico che non possono essere declinati da parte dello Stato, che ha il dovere di tutelare la prole.
Nel primo caso invece ci sarà la necessità di comunicare al Pubblico Ministero il contenuto dell’accordo unicamente per verificare l’assenza di irregolarità.
Il ruolo dell’avvocato nella procedura di negoziazione assistita è fondamentale, in quanto il medesimo, attraverso la sua esperienza e professionalità, sarà in grado di orientare il coniuge nella scelta dell’accordo più conveniente e che abbia maggiori probabilità di accoglimento presso l’autorità pubblica.
Una volta ottenuto il benestare del Pubblico Ministero (nella forma del nullaosta o dell’autorizzazione), la procedura si chiuderà con la comunicazione da parte dell’avvocato dell’intervenuto accordo al Comune competente per la trascrizione dei provvedimenti a margine dell’atto di matrimonio.
E’ possibile utilizzare la procedura di negoziazione assistita da avvocato anche quando i coniugi vogliono disporre l’attribuzione di beni immobili o assegni di mantenimento per il coniuge o per i figli.
Qualora l’accordo preveda il trasferimento della proprietà della casa di abitazione familiare (o di una sua quota), ai fini della trascrizione del contratto sarà necessario chiedere anche l’intervento di un notaio, che è il pubblico ufficiale autorizzato a redigere l’atto nella forma pubblica con sottoscrizione autenticata, come richiesto dalla normativa in materia di trascrizione nei Registri Immobiliari.
Quanti avvocati serviranno: è possibile che entrambi i coniugi si avvalgano di un solo avvocato ?
La risposta pare essere negativa.
Infatti il testo della legge prescrive che ciascun coniuge sia assistito dal proprio avvocato, interpretazione ridabita con circolare n. 6 del 2015 del Ministero dell’Interno (che fa anche riferimento all’art. 6 del D.L. 132/14).
Ciò al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio anche nei casi in cui entrambi i coniugi siano già d’accordo sui contenuti dell’intesa da sottoscrivere.
La scelta si giustifica con la particolare importanza e delicatezza della materia, che incide sullo stato delle persone (non si tratta di aspetti di mero rilievo economico).
Si pensi infatti che è previsto l’obbligo di informare i coniugi di svolgere un tentativo di conciliazione, per evitare il disgregarsi della coppia.
Se ci sono figli minori, gli avvocati dovranno informare le parti anche dell’importanza per essi di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Perché litigare per anni ? Meglio una procedura consensuale
Con la riforma che ha introdotto la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, il legislatore ha inteso conferire più peso alla procedura consensuale rispetto al passato.
I motivi che hanno condotto ad assumere tale atteggiamento di favore possono essere molteplici, tra cui la necessità di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
Ma senz’altro si può individuare anche la volontà di assegnare ai coniugi la facoltà di non subire i provvedimenti di un giudice in una materia così delicata, che coinvolge aspetti di natura familiare e personale.
Ecco l’effetto positivo per i coniugi in crisi: con una procedura consensuale essi diventano i veri protagonisti della gestione della crisi matrimoniale, collaborando attivamente alla predisposizione dei contenuti della sua disciplina.
Affinché ciò si possa concretizzare sarà richiesto un senso di responsabilità e maturità alle parti, in modo tale da avere una visione più ampia del problema matrimoniale, uscendo dalla logica della colpa in senso stretto e del sentimento di rivalsa.
Al di là di ogni colpa, il coniuge deve guardare al suo futuro e al raggiungimento di un nuovo equilibrio, con serenità o con utilitarismo, cercando di superare la negatività della crisi e approdando alla positività, seppure parziale o limitata, di un nuovo regolamento di vita.