Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest: aspirare invece di soffiare integra il reato.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
La Cassazione ha così risolto una fattispecie in cui l’imputato, durante l’alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico (Cass. pen. Sez. IV, 27-01-2015, n. 5409).