La riabilitazione è lo strumento previsto dal sistema penale per cancellare tutti gli effetti penali di una condanna.
Molte persone, dopo aver scontato la pena inflitta con la sentenza di condanna, sentono il peso del loro passato e ritengono di aver saldato il loro debito verso la giustizia.
In loro nasce la speranza di una soluzione che, in qualche modo, possa cancellare il segno indelebile che rimane scritto sul certificato penale.
Vogliono ripartire da zero come chi non abbia mai subito alcuna condanna.
E’ possibile cancellare i precedenti penali ?
Dal punto di vista tecnico, le sentenze di condanna non vengono effettivamente tolte dal sistema del casellario giudiziale, in quanto esso riporta il completo sviluppo storico della vita di una persona.
Però può essere annotata a loro margine l’avvenuta riabilitazione, che è sufficiente per far conoscere a tutti che la sentenza oggetto di riabilitazione non produce più alcun effetto penale.
L’effetto della riabilitazione
Ma allora, se le sentenze rimangono materialmente scritte nel casellario giudiziale, qual è l’effetto della riabilitazione ?
A cosa serve chiedere la riabilitazione ?
Il codice penale, all’art. 178, chiarisce che la riabilitazione serve per cancellare le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.
Tra questi ultimi si ricordano in primo luogo il valore di precedente penale della prima condanna, allorché il soggetto commetta un nuovo reato e venga nuovamente condannato.
In tal caso il giudice può dichiarare il reo come recidivo, e a fronte di ulteriori condanne, delinquente abituale e poi, professionale, con applicazione di un aumento della pena.
Invece una volta ottenuta la riabilitazione il giudice, in un eventuale successivo giudizio, non potrà più tener conto della precedente condanna ai fini della recidiva, abitualità o professionalità nel reato e quindi non potrà aumentare la pena prevista da questi istituti.
L’altro effetto penale su cui incide la riabilitazione è quello degli effetti civili della sentenza.
Ogni sentenza comporta il risarcimento dei danni civili patiti dalla persona offesa dal reato.
Una volta ottenuta la riabilitazione, gli effetti civili della condanna vengono meno.
Come si ottiene la riabilitazione
Per ottenere la riabilitazione è necessario presentare apposita istanza presso il tribunale.
Per depositare la domanda è necessario rivolgersi a un avvocato.
Dal punto di vista dei requisiti, il condannato dovrà dimostrare:
- di aver tenuto una buona condotta per un certo periodo di tempo, dopo aver espiato la pena;
- di aver risarcito i danni civili.
Termini minimi per presentare la domanda: 3, 8 o 10 anni
Il condannato che intenda essere riabilitato, dovrà attendere i seguenti termini dopo aver espiato la pena:
- tre anni per chi ha subìto una sola condanna;
- otto anni per i recidivi;
- dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
I termini decorrono o dall’espiazione, o dal pagamento, o dall’estinzione del reato.
La prova della buona condotta
Come precisato dalla Suprema Corte, la riabilitazione presuppone che il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile, tenuto in epoca successiva alla commissione del reato per il quale è stata chiesta la riabilitazione (per tutte si veda Cass. pen. n. 29490/2011).
Si tratta della prova della buona condotta, che è necessaria in quanto la riabilitazione è diretta a favorire il reinserimento sociale del reo, che può essere dimostrato solo quando questi abbia espiato la pena e abbia vissuto rispettando la legge per un certo lasso di tempo dalla condanna.
Però ai fini della prova non è sufficente attestare che il reo si sia astenuto dal commettere altri reati, perché la giurisprudenza richiede anche la prova positiva di essersi impegnato effettivamente per inserirsi nella società civile.
Ad esempio potrà dimostrare di aver trovato un lavoro, di aver formato una famiglia, di essere divenuto sensibile a temi sociali delicati, magari collegati all’oggetto del reato per cui era stato condannato.
Quando verrà negata
L’art. 179 del codice penale precisa che la riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato.
Di notevole rilievo il punto 2, che è relativo al risarcimento dei danni che derivano dal reato.
Tali danni non sono necessariamente solo quelli in concreto rilevati dalla sentenza di condanna, ma anche quelli che solo in teoria possono derivare dal reato.
Pertanto anche se la persona offesa dal reato non si è costituta parte civile e non ha chiesto alcun danno, il reo dovrà risarcire i danni potenzialmente provocati dalla sua condotta criminosa, addirittura quando il diritto al risarcimento si è estinto per prescrizione (in tal senso si è espressa Cass. pen. n. 45765/2008).
L’iniziativa della consultazione della persona offesa spetta all’interessato (così Cass. pen. n. 43000/2007).