Molto spesso il debitore, resosi conto della possibile aggressione del suo patrimonio da parte del creditore, tenta di liberarsi dei propri beni, per evitare che vengano sottoposti ad esecuzione forzata e quindi incamerati dal creditore.
Le modalità di solito utilizzate allo scopo sono:
per i beni immobili, il trasferimento della proprietà a persone di fiducia (di solito parenti o amici compiacenti) sia con atto di vendita, sia con donazione, ma anche con permuta o divisione (specie se si tratti di coeredi);
per i beni mobili, il collocamento presso soggetti estranei alla famiglia del debitore;
per la liquidità bancaria, l’esecuzione di bonifici a favore di terzi.
In tal modo il debitore cerca di nascondere altrove il suo patrimonio e di non pagare il debito.
Però il creditore, resosi conto di tali manovre elusive, può agire per far dichiarae inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore e poter aggredire i beni da questi esplulsi dal suo patrimonio.
Si tratta dell’azione revocatoria ordinaria.
Effetti della revocatoria ordinaria
Il creditore avrebbe l’interesse a far rientrare il bene trasferito dal debitore nel patrimonio di quest’ultimo.
Anche il cittadino comune sentirebbe l’esigenza di attuare la giustizia attraverso l’annullamento del trasferimento maliziosamente compiuto dal debitore e tronare allo status quo ante.
Invece la legge agisce diversamente.
L’effetto tipico dell’azione revocatoria è soltanto quello di rendere inefficace l’atto di trasferimento rispetto al creditore.
Si tratta quindi di un effetto relativo, che non vale per tutti (erga omnes), ma solo per il creditore. che è l’unico a potersene avvantaggiare.
In tal modo il creditore, ottenuta la sentenza revocatoria, potrà agire esecutivamente nei confronti dei terzi che avevano acquistato o comunque ottenuto i beni del debitore.
Potrà anche semplicemente agire contro di loro in via conservativa, non solo per far vendere all’asta i beni.
Requisiti per agire con la revocatoria ordinaria
La legge richiede due requisiti in presenza dei quali il creditore può agire con l’azione revocatoria ordinaria.
Il primo è il danno arrecato al creditore.
Il secondo è la consapevolezza di arrecare il danno.
Quali trasferimenti sono sufficienti per la revocatoria
Di solito l’atto di disposizione del debitore rappresenta un trasferimento della proprietà del bene, che integra di per sé l’uscita definitiva dal suo patrimonio (tipico il caso della vendita o della donazione).
Ma non è sempre così.
Infatti secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, la revocatoria è giustificata anche in caso di disposizioni che rendono meno agevole o più difficile la soddisfazione del creditore, quindi anche quando non si attua un trasferimento definitivo.
Così la revocatoria viene legalmente giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche da atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento.
Si pensi al fondo patrimoniale, col quale i coniugi non trasferiscono ad altri un bene, ma costituiscono sullo stesso una sorta di vincolo di destinazione.
Sempre per i giudici della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Il dolo della revocatoria
Il secondo elemento richiesto per agire in revocatoria è quello psicologico, rappresentato dal dolo del danno.
Esso si traduce nella consapevolezza, da parte del debitore, che l’atto di trasferimento o comunque lesivo, andrà ad arrecare un pregiudizio al creditore.
Quindi il debitore deve rendersi conto che l’atto arrecherà il danno alle ragioni del creditore.
Di solito i giudici lo qualificano come mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.
La giurisprudenza è piuttosto elastica nel rinvenire tale elemento psicologico, per cui pare quasi un presupposto sempre presente, traducendosi di fatto in una sorta di responsabilità oggettiva.
Per i giudici spetta infatti al debitore dimostrare l’inesistenza del dolo, onere che si potrà soddisfare attraverso la prova dell’inesistenza del danno.
In pratica il debitore dovrà dimostrare che l’atto di trasferimento non lede le pretese del creditore, perché esistono altri beni in sua proprietà e di adeguato valore con cui garantire il pagamento.
Prova impossibile da fornire (da questo punto di vista) quando il bene era l’unico in sua proprietà.
Unica ipotesi legale di esenzione da responsabilità per la revocatoria ordinaria
Esiste però un’ipotesi legale di esenzione da responsabilità per l’azione revocatoria.
Si tratta del pagamento di un debito scaduto.
Quindi se il debitore trasferisce il bene quale pagamento di un suo debito scaduto, l’atto sarà ritenuto valido ed efficace.
I giudici ritengono che l’ipotesi si realizzi anche quando il bene venga venduto per ottenere la liquidità necessaria per pagare un debito scaduto, purché rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Ritengono però necessario che il pagamento sia integrale e non parziale.
Ovviamente sarà necessario dare prova del collegamento funzionale tra la vendita e il pagamento del debito scaduto.
La prova dell’unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore.
Quanto tempo c’è per agire in revocatoria: la prescrizione
La legge prevede sempre un termine entro il quale si deve agire per non perdere un diritto, che si estingue col semplice decorso del tempo.
Nel caso dell’azione revocatoria, è previsto il termine di cinque anni dalla data dell’atto.
Pertanto il creditore deve iniziare la causa civile entro cinque anni, che decorrono dalla data dell’atto di trasferimento del bene.
Per avere piena garanzia, il creditore dovrà anche provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale, per evitare che soggetti terzi trascrivano prima di lui eventuali diritti acquistati sullo stesso bene attraverso il debitore.
La domanda giudiziale andrà anche annotata a margine dell’atto che si impugna e di cui si chiede l’inefficacia.