PRINCIPI GENERALI
Quando si affronta il tema della responsabilità penale negli incidenti stradali, non si può esimersi dall’affrontare lo studio dei suoi principi generali.
Tradizionalmente i reati commessi in occasione della guida di un autoveicolo erano l’omicidio colposo e le lesioni colpose, entrambi previsti dal codice penale (artt. 589 e 590 c.p.p).
L’elencazione, nei tempi più recenti, è stata oggetto di molteplici novelle legislative che si sono occupate del tema della sicurezza stradale, con finalità preventive e punitive.
Questo perché le lesioni ai beni giuridici compromessi dai reati stradali sono molto frequenti e creano notevole allarme sociale, a causa degli alti numeri degli incidenti, delle gravi conseguenze sulle persone (morte, gravi lesioni) e del senso di insicurezza che tali eventi determinano nella società.
Dapprima è intervenuto il Nuovo codice della strada, che ha introdotto il reato di Guida sotto l’influenza dell’alcool (Art. 186 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ) e quello di omissione di soccorso (Art. 189 Comportamento in caso di incidente).
Poi è intervenuto il codice penale, che ha introdotto i reati di Omicidio stradale (Art. 589-bis del codice penale) e Lesioni personali stradali gravi o gravissime (Art. 590-bis del codice penale).
Oggi quindi si ha responsabilità penale negli incidenti stradali allorché il conducente del veicolo a motore commetta uno dei reati che rechi lesione ai seguenti beni giuridici:
la vita (omicidio stradale, omicidio colposo);
l’incolumità fisica personale (lesioni colpose);
l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale (guida in stato di ebbrezza);
la sicurezza individuale e collettiva (omissione di soccorso).
Tali reati sono previsti o dal codice penale o dal Nuovo codice della strada.
Elenco dei reati stradali
LO STATO SOGGETTIVO: LA COLPA
Innanzitutto si deve precisare che sotto il profilo soggettivo, usualmente i reati stradali si fondano sulla colpa e non sul dolo (solo in casi eccezionali la giurisprudenza ha ravvisato una condotta fondata sul dolo eventuale, come nella sentenza del 16 settembre 2015 n. 37606).
DIFFERENZE COL PROCESSO CIVILE
Vi è da porre una distinzione fondamentale rispetto alla responsabilità civile: quest’ultima, com’è noto, poggia sul principio di presunzione di pari responsabilità al 50% prevista dall’art. 2054 c.c..
Invece nel processo penale tale principio non è applicabile.
La Corte di Cassazione penale ha in più occasioni (già con sentenza del 2-12-1982) precisato un diverso indirizzo interpretativo, secondo cui “La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti di veicoli a motore coinvolti in un incidente, prevista dall’art. 2054 c. c. , è inattuabile in sede penale per il noto principio secondo cui, in tema di accertamento della responsabilità penale per reato conseguente ad incidente stradale, compete al giudice un dovere totale di indagine; quanto ai fini civilistici, tale presunzione ha funzione meramente sussidiaria poiché essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità”.
Più recentemente si è espressa in tal senso anche Cass. pen. Sez. IV, 09-03-2016, n. 13136 .
Ma allora, quali sono i criteri di attribuzione della responsabilità penale nell’ambito dell’infortunistica stradale ?
Essi sono quelli tipici del processo penale.
Lo ha evidenziato chiaramente la Cass. pen. Sez. IV, con sentenza del 02-05-1988, statuendo che “In tema di incidenti stradali, l’accertata sussistenza di una condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del cod. strad., di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostra – con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture – l’esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l’evento”.
In altre parole, il giudice dovrà accertare il nesso di causalità tra il rato e la condotta di guida dell’imputato.
E qualora dovessero esserci più veicoli coinvolti, ovvero più soggetti imputati, ciascuno con una propria condotta che viola un precetto penalmente rilevante ?
“In caso di sinistro stradale verificatosi per il concorso di colpe di più conducenti, il principio della interdipendenza delle cause importa che non è possibile ritenere che una singola condotta colposa abbia inciso sul determinismo dell’evento con effetti interruttivi del nesso causale rispetto ad altra, se non la si possa riconoscere di per sé sola atta a produrre il sinistro indipendentemente dall’intervento dell’altra” (così Cass. pen., del 30-09-1987).
Ed ancora la Cass. pen. Sez. IV, con sentenza del 02-05-1988 resa in materia di OMICIDIO COLPOSO, stabiliva che “In tema di incidenti stradali, l’accertata sussistenza di una condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del cod. strad., di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostra – con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture – l’esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l’evento”.
IN PRATICA
COSA SUCCEDE DOPO IL REATO
Accertamento dei luoghi e verbale delle forze dell’ordine.
Dopo un incidente nel quale si siano verificate la morte o lesioni gravi alle persone, intervengono le forze dell’ordine, che accertano l’identità delle persone coinvolte nel sinistro, lo stato dei luoghi e dei veicoli.
Esse redigono apposito verbale, che inviano al Pubblico Ministero del tribunale competente.
Il verbale si compone di più parti: la prima è quella relativa al foglio dei dati anagrafici e dei veicoli e la parte interessata può chiedere di estrarne copia al fine di esercitare il diritto al risarcimento dei danni da chiedere alla compagnia di assicurazione.
Le altre parti del verbale sono relative alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti (comunemente chiamate dichiarazioni testimoniali) alle sanzioni per la violazione di norme di comportamento imposte dal codice della strada e alle conclusioni sull’accaduto, con considerazioni sull’eventuale responsabilità.
Queste ultime due parti non possono essere acquisite in copia dalle persone coinvolte, tranne nel caso in cui sia il PM ad autorizzare l’estrazione della copia, qualora ritenga che ciò non comporti danno al procedimento penale in corso.
Perizia sulle persone e sulla dinamica dell’incidente.
Qualora dal sinistro sia derivata la morte di una o più persone, il PM fisserà un’udienza nella quale provvederà a nominare:
- un consulente per svolgere gli accertamenti medico legali sulle cause del decesso, con particolare attenzione agli elementi da cui si possa evincere il nesso causale tra l’evento morte e i vari elementi rilevanti dell’azione di guida;
- un consulente per svolgere gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente ed individuare le responsabilità dei conducenti coinvolti.
All’udienza i parenti della vittima potranno presenziare attraverso un loro avvocato, che potrà nominare un proprio consulente sia per l’aspetto medico legale, sia per quello relativo alla dinamica del sinistro.
Deposito delle perizie.
Le perizie saranno depositate nel fascicolo del PM entro il termine dallo stesso stabilito e tenuto conto delle eventuali proroghe chieste dai suoi consulenti.
Le parti ne conosceranno:
- dapprima attraverso i propri consulenti di parte, dai quali potranno ottenere indicazioni sui criteri di lavoro seguiti dal consulente del PM e le bozze di perizia sulle quali avranno potuto interloquire;
- successivamente al deposito ufficiale degli elaborati, ottenendo la copia delle perizie attraverso la cancelleria del tribunale.
COME SI ARRIVA ALLA CONDANNA
Fissazione dell’udienza.
Il caso classico dell’accertamento penale è quello che si svolge nel contraddittorio delle parti nell’udienza avanti il giudice.
A ciò si giunge sul presupposto che non esista una prova evidente della colpevolezza dei conducenti coinvolti, per cui sorge l’esigenza di una verifica processuale di tutti gli elementi del reato (condotta, evento, stato soggettivo, nesso di causa).
Nel corso delle udienze ciascuna parte metterà a confronto gli elementi che sostengono la propria tesi, chiedendone l’accertamento attraverso le prove che si formeranno durante il processo.
Il Pubblico Ministero utilizzerà le perizie eventualmente già esperite, l’imputato offrirà le proprie eventuali perizie ovvero ne chiederà di nuove, anche ad integrazione di quelle già svolte dal PM, laddove lacunose o difettose.
Nel processo potrà essere chiamata la compagnia assicuratrice del presunto responsabile, in quanto tenuta civilmente al pagamento dei danni civili. Questo ingresso molto spesso si rivela utile per eventuali composizioni amichevoli delle questioni civili, che possono condurre ad una transazione degli aspetti patrimoniali.
Definizione alternativa con i riti speciali.
Altra ipotesi di definizione del processo è quella che si ottiene con l’utilizzo di un rito speciale, a seconda dei vari presupposti previsti dalla legge.
In particolare si potrà assistere all’emissione di un decreto penale di condanna da parte del PM, qualora quest’ultimo ritenga di poter applicare una pena pecuniaria, anche in sostituzione di quella detentiva, sul presupposto che sussistano evidenti elementi di responsabilità risultanti dagli atti.
In tal caso l’imputato potrà:
- aderire alla condanna, provvedendo a pagare la sanzione pecuniaria e subendo le eventuali sanzioni accessorie (specie dirette alla patente di guida);
- opporsi, chiedendo l’apertura di un processo ordinario, per dimostrare la propria innocenza.