Il recupero crediti è l’attività diretta a ottenere il pagamento di una somma di denaro.
Esso si esercita in due ambiti, quello contrattuale e quello extracontrattuale.
Il recupero dei crediti derivanti da un contratto
1. Il recupero dei crediti contrattuali è diretto a ottenere il pagamento delle somme che rappresentano il compenso per una prestazione assunta attraverso l’accordo delle parti (per approfondire le problematiche sulla formazione del consenso o sull’esecuzione -tra cui adempimento, recesso, risoluzione – si veda la sezione dedicata ai contratti).
Si tratta di somme che sono già liquide sin dall’origine, in quanto sono indicate dalle parti del contratto o sono facilmente individuabili attraverso un semplice calcolo matematico.
Di solito il creditore è un imprenditore (in forma individuale o societaria) o un prestatore d’opera, ad esempio un’impresa di costruzioni, un’agenzia di pubblicità o di mediazione immobiliare, ma può trattarsi anche di un artigiano (muratore, idraulico, elettricista …) o un libero professionista (geometra, architetto, ingegnere …).
Il contratto potrà rivestire sia la forma scritta, sia quella orale, ma le due tipologie comportano un regime probatorio differente: nel primo caso la prova sarà più facile, avendo natura documentale, mentre nel secondo caso essa dovrà essere raggiunta attraverso la prova testimoniale o l’ammissione di controparte. La prova del contratto potrà risultare anche da un preventivo che sia stato sottoscritto dal cliente, ovvero inviato allo stesso e da questi accettato in forma espressa o tacita.
Se invece manca un preventivo o un contratto, per dimostrare l’entità del corrispettivo si dovrà:
- rifarsi alle tariffe in uso nella categoria commerciale o artigianale di riferimento ovvero agli usi esistenti e attestati dalla Camera di Commercio di riferimento;
- eseguire una perizia.
Il recupero dei crediti indicati nelle fatture di vendita: il decreto ingiuntivo
Molto spesso il corrispettivo viene indicato nelle fatture di vendita emesse dal creditore e questo agevola molto l’azione giudiziale di recupero del credito, in quanto il nostro ordinamento giuridico presume (fino a prova contraria) che la somma indicata in fattura corrisponda a quella effettivamente dovuta.
Lo strumento processuale maggiormente utilizzato in questi casi è il ricorso per ingiunzione di pagamento, diretto all’emissione di un decreto ingiuntivo, talvolta dotato anche di provvisoria esecutorietà.
Allo scopo di ottenerne l’emissione, l’imprenditore dovrà presentare al giudice copia autentica (rilasciata da notaio) degli estratti dei libri contabili (usualmente la pagina del registro IVA in cui è indicata la fattura di interesse) regolarmente tenuti ai sensi di legge.
Questo sarà sufficiente per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo.
Il provvedimento dovrà essere notificato al debitore, che potrà svolgere opposizione nei 40 giorni successivi, al fine di dimostrare l’inesistenza del diritto di credito ovvero l’esistenza di fatti impeditivi o estintivi dello stesso.
Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso già esecutivo, il creditore potrà agire immediatamente nella sede esecutiva (pignoramento) e aggredire i beni del debitore per recuperare le somme indicate nel titolo esecutivo.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, il creditore potrà agire in giudizio attraverso l’azione ordinaria, che è più gravosa sia per quanto riguarda il tempo necessario a ottenere l’accertamento del credito, sia per quanto riguarda le prove da esperire in giudizio.
2. Nella materia extracontrattuale, il diritto al pagamento di una somma di denaro tipicamente deriva da un fatto illecito, quale un incidente stradale, un reato (anche colposo, come nel caso degli incidenti sul lavoro), ovvero l’inadempimento durante le trattative contrattuali (senza il raggiungimento dell’intesa finale).
La norma di riferimento sul tema è l’art. 2043 del codice civile, che così dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “: si parla quindi di risarcimento dei danni.
In questa ipotesi le somme non sono liquide sin dall’origine e la loro quantificazione dovrà essere raggiunta attraverso un’apposita procedura giudiziale che ne accerti sia l’esistenza, sia l’entità, sia il nesso di causalità con la condotta colpevole del presunto responsabile.
Pertanto al fine di ottenere il pagamento del credito extracontrattuale, esiste la necessità di ottenere l’emissione di una sentenza di condanna che identifichi gli elementi essenziali del fatto illecito.
Si tratta di una causa ordinaria con tutti i limiti che ciò comporta, in particolare i tempi e i costi della procedura.
Una volta ottenuta la pronuncia della sentenza di condanna (che è dotata automaticamente di esecutività) il creditore, in difetto di adempimento spontaneo di controparte, potrà intentare l’azione esecutiva al fine di trovare la reale soddisfazione economica della propria pretesa.