Secondo Cass. civ. Sez. II, 06-04-2011, n. 7878 la risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell’esercizio del recesso, distinguendosene per “causa petendi” e “petitum”, atteso che, mirando la prima a una pronuncia di carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione al momento dell’inadempimento ed essendo fondata sulla commissione di un illecito (mentre, l’altra, sull’esercizio di una facoltà consentita dalla legge), il suo accoglimento preclude l’esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale. Ne consegue, ulteriormente, che tra dette domande non vi è rapporto di continenza, sicché possono essere proposte nello stesso giudizio, dovendo il giudice, in caso di rigetto delle domande di risoluzione, esaminare se sia fondata quella di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso.