In tema di modalità e provvedimenti per il rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto, la Cass. civ. Sez. III, 05-12-2014, n. 25736 ha approfondito la natura giuridica del legame con il pagamento dell’indennità di avviamento.
La massima è la seguente: “Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l’obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l’immobile alla scadenza e l’obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l‘indennità di avviamento commerciale, sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, che però non corre sul piano sinallagmatico (in quanto che l’obbligo restitutorio costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore ma esso si colloca al di fuori dal sinallagma, perché sorge in un momento in cui il rapporto contrattuale è già cessato), ma sul piano della esigibilità, nel senso che il locatore non può far eseguire il rilascio forzoso dell’immobile se non ha adempiuto alla sua obbligazione di corrispondere l’indennità di avviamento al conduttore”.