trascrizione accettazione eredità - avvocato studio legale monselice este montagnana abano terme conselve cartura albignasego selvazzano solesino padova rovigo

In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede-debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, allorché esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma 2, c.c. , purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Se, viceversa, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti comportanti accettazione tacita dell’eredità ma non trascrivibile, perché non risultante da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 c.c. , non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

Così ha deciso Cass. civ. Sez. III, 26-05-2014, n. 11638.

Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha precisato anche che:

– nel processo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la titolarità, in capo all’erede esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile;

– se l’atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l’acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ. , la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza;

– la documentazione può essere integrata dal creditore procedente per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ. , e da essa deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell’erede esecutato.

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