L’investimento di un pedone è piuttosto frequente

Il pedone ha ragione al 50%, si presume. 1

Il pedone gode della presunzione di ragione al 50%.

L’investimento di un pedone che attraversa la strada è un evento piuttosto frequente per gli automobilisti.

La colpa potrebbe essere del pedone, magari perché ha attraversato il semaforo col rosso o ha attraversato la strada senza guardare.

Spesso risulta difficile ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente, in quanto il pedone può muoversi improvvisamente, senza particolari preavvisi e senza lasciare traccia del suo passaggio.

Se non ci sono testimoni o telecamere attraverso cui apprendere i fatti, potrebbe risultare sommamente difficile ricostruire il percorso della persona e quindi l’ambito delle sue eventuali responsabilità.

Qualora in zona ci sia un passaggio pedonale zebrato, il compito dell’interprete sarà più facile, perché quantomeno potrà valutare l’obbligo generale di prudenza a carico dell’automobilista nonché quello di dare la precedenza a chi attraversa sulle strisce.

Invece quando non ci sia la zebrata, gli elementi dai quali trarre le responsabilità potrebbero essere più labili.

Ma poi a monte risiede un problema di più ampia portata, quello relativo alle norme di comportamento per i pedoni, da cui dipende l’analisi della loro responsabilità.

Quali sono le regole che deve seguire un pedone che utilizzi la strada pubblica ?

Il primo pensiero corre al codice della strada.

L’art. 190 del “Nuovo codice della strada” (decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285) fissa vari obblighi e divieti:

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Ma una volta che l’automobilista abbia dimostrato la violazione da parte del pedone di uno degli obblighi imposti dal codice della strada, potrà ritenersi esente da responsabilità ?

Secondo quanto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 04-04-2017, n. 8663) pare di

NO.

Infatti secondo il Supremo Collegio l’automobilista deve comunque superare il principio di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cc.

Taluni potranno rimanere sbigottiti, in quanto l’art. 2054 cc pone una regola generale di pari responsabilità soltanto tra conducenti di veicoli che rimangano coinvolti in un incidente stradale (intendendosi quindi le autovetture, gli autobus, le biciclette).

Come mai allora la Cassazione ritiene applicabile la norma anche ai pedoni ?

Proviamo a leggere la massima, che così recita:

“L’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

A nostro parere la Cassazione ritiene che sia applicabile l’art. 2054 cc in via unilaterale all’automobilista in tutte le ipotesi di collisione o incidente stradale, non solo contro altri veicoli, ma anche contro le persone.

Il tutto sulla scorta di una sorta di responsabilità presunta o oggettiva, limitata al 50%, in quanto l’attività di guida di autoveicoli è particolarmente pericolosa e comporta forme di responsabilità sociale e patrimoniale più ampie di quelle ordinarie.

Ovviamente a favore del danneggiato dal sinistro stradale.