La Cass. civ. Sez. III, 13-11-2014, n. 24204 ha statuito che “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ. , non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. , ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato” nel mentre sopraggiungeva l’autoveicolo dell’investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta “in loco”.