La nullità del contratto è rilevabile per la prima volta in appello ?

La nullità del contratto e la sua rilevabilità in appello è il tema affrontato da Cass. civ. Sez. Unite, 12-12-2014, n. 26243 secondo cui “L’art. 1421 c.c. non conosce né consente limitazioni di grado in ordine alla rilevabilità da parte del giudice della nullità del contratto. Il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio una causa di nullità del contratto (art. 101, comma 2, c.p.c) e le parti ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c. possono proporre eccezioni di nullità, rilevabili d’ufficio che il giudice d’appello deve esaminare.
La domanda di nullità, sollevata per la prima volta in appello, si converte in eccezione di nullità, legittimamente proposta per cui il giudice, in conseguenza della conversione dell’ inammissibile domanda nell’ammissibile eccezione deve, esaminando il merito della questione, accertare la sussistenza o meno della nullità del contratto”.

Pare quindi poter distinguere due ipotesi, quella della domanda di nullità e quella dell’eccezione di nullità: soltanto la seconda può essere sollevata in ogni stato e grado, mentre la prima subisce le preclusioni tipiche del processo.

Però con la clausola di salvezza, che pare del tutto contraddittoria rispetto al principio affermato, della conversione d’ufficio della domanda di nullità (inammissibile) in eccezione di nullità (sempre ammissibile).

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