La nullità dei contratti di locazione non registrati
E’ nota da tempo la vexata quaestio della pretesa nullità dei contratti di locazione non sottoposti a registrazione presso l’agenzia delle entrate.
Sul punto in giurisprudenza si sono creati due orientamenti opposti (tra giurisprudenza di merito si segnala il Tribunale di Padova, Sez. II, 03-10-2013, che ha accolto la tesi più restrittiva).
Al fine di comporre il contrasto, la Cassazione civile, sez. III ha emesso l’ordinanza del 2014 numero 37 con la quale chiedeva al Primo Presediente di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Questo il testo dell’ordinanza:
“Al fine di evitare, in una materia connotata da una diffusissima contrattazione e caratterizzata da un’accentuata litigiosità, un contrasto potenzialmente foriero di disorientanti oscillazioni interpretative – e, comunque, quale questione di massima di particolare importanza – deve trasmettersi al Primo Presidente, per l’eventuale relativa assegnazione alla Sezioni Unite, il ricorso avente ad oggetto la questione se, nel vigore della legge n. 431 del 1998 , costituisca requisito di validità della locazione, oltre alla forma scritta, anche la registrazione del contratto medesimo (come – anche con particolare riferimento alla pattuizione contrattuale non registrata (o registrata tardivamente) recante un canone diverso da quello concordato dalle stesse parti in altro contratto scritto e registrato – la Sezione remittente è orientata a ritenere, pure alla stregua dell’evoluzione interpretativa maturata in tema di causa concreta del contratto e di abuso del diritto)”.