Sugli effetti dell’omessa registrazione del contratto di locazione, la Corte Costituzionale, con provvedimento del 14-03-2014 n. 50, si è così pronunciata :

“E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost. , sotto il profilo del difetto di delega, l’ art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l’estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati.

Il sindacato di legittimità costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti da un lato le disposizioni che determinano l’oggetto, i princípi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princípi e i criteri direttivi della delega. In tale attività ermeneutica occorre considerare anche la possibilità – intrinseca nello stesso strumento della delega, specie ove riguardi interi settori di disciplina o, comunque, organici complessi normativi – che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, senza potersi spingere ad allargarne l’oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse.

Alla luce di tali coordinate interpretative, emerge che la disciplina oggetto di censura si presenta del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. Infatti, la legge delega n. 42 del 2009 – volta a stabilire in via esclusiva i princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, Cost. – presenta un ambito normativo rispetto al quale la disciplina denunciata risulta del tutto estranea.

La disciplina censurata, inoltre, non rispetta un preciso enunciato contenuto nella legge delega, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio direttivo generale, secondo il quale nell’esercizio della delega occorre rispettare i princípi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Vengono disattesi, in particolare, sia il principio secondo il quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto, sia gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto. – Sul rapporto tra legge di delega e norma delegata, v. le citate decisioni nn. 219/2013, 80/2012 e 293/2010.

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