In materia di contratto con durata inferiore a quella prevista dalla legge, la Cassazione  civile Sez. III, con sentenza del 21-11-2014, n. 24843 ha statuito che “In tema di locazione, la nullità della clausola che limita la durata di un contratto (soggetto alle disposizioni della L. n. 392 del 1978, art. 27), ad un tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l’automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. con conseguente applicazione della durata legale prevista dal comma 4 del citato art. 27, risultando irrilevante l’avere le parti convenuto che l’invalidità anche di una sola clausola contrattuale comporti il venir meno dell’intero negozio nonché del principio in base al quale la disposizione dell’art. 1419, comma 2, c.c. , a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell’invalidità dell’intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l’essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico.

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