Liquidazione del danno non patrimoniale da morte – criteri.

La Corte di Cassazione con sentenza del 13-12-2012, n. 22909 ha statuito che
“In materia di liquidazione del danno non patrimoniale spettante in seguito al

DECESSO

di un congiunto, deve ritenersi erronea la quantificazione del risarcimento effettuata assumendo come base il danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla vittima, con liquidazione di una somma variabile fra un terzo e la metà del danno biologico del 100% subito dalla vittima stessa, con determinazione, su tale somma, anche del danno morale riflesso.

Tale forma di liquidazione, invero, non tiene conto della pacifica esigenza di provvedere alla integrale riparazione del danno secondo un criterio di personalizzazione, che tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e della particolarità del caso concreto, al fine di valutare la effettiva entità del danno in termini il più possibile equilibrati e realistici. Pur se l’importo del risarcimento va quantificato in un’unica somma, inoltre, il Giudice deve dimostrare con adeguata motivazione (nella specie carente) di aver tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto ed, in particolare, del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti”.