Può il conduttore ridurre il canone in via unilaterale ? Può giustificarsi adducendo l’esistenza di vizi e difetti all’immobile ?
La Cass. civ. Sez. III, 17-12-2014, n. 26540, nel solco di un granitico e risalente orientamento, lo ha escluso, ribadendo che “In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, l’autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore anche nell’ipotesi in cui tale autoriduzione sia stata effettuata in riferimento al canone dovuto per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. L’ art. 1578, comma 1 c.c. , infatti, dà facoltà al conduttore solo di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, giacché solo il giudice ha il potere di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti”.