La polizza infortuni diminuisce il risarcimento del responsabile
La Cassazione civile del 11-06-2014, n. 13233 ha stabilito che “L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.
Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”.
In altri termini l’assicurato, in caso di infortunio non può cumulare l’indennizzo dovuto per effetto della polizza con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio.