LA NATURA GIURIDICA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.

La polizza assicurativa fideiussoria è un contratto atipico e non invece un contratto di fideiussione tipico ex art. 1936 cc, con importanti conseguenze in materia di solidarietà.

Sul punto si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore costituisce una garanzia atipica, in quanto, ferma restando l’invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni garantite, l’insostituibilità di queste ultime comporta che il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l’inadempimento dell’obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il meccanismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al creditore la “libera electio”, cioè la possibilità di chiedere l’adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile”.

Così Cass. Sez. Unite, sent. n. 3947 del 18-02-2010.