La Cass. civ. Sez. I, 18-12-2014, n. 26686, affrontando i rapporti tra appaltatore, subappaltatore e committente, con specifico riferimento alla validità della denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente e della sua idoneità ai fini dell’art. 1670 cod. civ., ha statuito che

“L’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e …”.

Quando l’appaltatore può iniziare ad agire in regresso

Prosegue la sentenza chiarendo che

” … prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente”.

La denuncia diretta del committente al subappaltatore

Infine la sentenza afferma

“Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest’ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 1670 cod. civ.”.

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