Il reato di frode alle assicurazioni - avvocato studio legale

Il reato di frode alle assicurazioni è previsto dall’articolo 642 del codice penale ed è collocato all’interno dei diritti contro il patrimonio.

Con tale reato si mira a punire il soggetto che per conseguire l’indennizzo di un’assicurazione o un altro vantaggio derivante da un contratto assicurativo, commetta una delle condotte tipiche previste dalla norma che sono le

seguenti.

Ipotesi del primo comma

  • Distruzione dispersione deterioramento o occultamento di una cosa in sua proprietà;
  • Falsificazione o alterazione di una polizza;
  • Falsificazione o alterazione dei documenti necessari per la stipulazione di una polizza assicurativa.

Ipotesi del secondo comma

  • Procurarsi una lesione personale o aggravare una lesione già esistente subito in un infortunio;
  • Denuncia di un sinistro falso;
  • Distruzione falsificazione alterazione o creazione di elementi di prova o di documenti relativi a un sinistro falso.

La persona offesa è la compagnia di assicurazione.

La pena prevista per il reato di frode alle assicurazioni

La pena prevista in entrambe le ipotesi di reato, quella del primo e quella del secondo comma dell’art. 642 cp, è la reclusione da uno a cinque anni.

sinistro falso mai accaduto - avvocato studio legale

È necessaria la querela della persona offesa ?

Il reato di frode alle assicurazioni previsto dal primo comma dell’articolo 642 cp è punibile d’ufficio.

Invece le ipotesi previste al comma secondo sono procedibili a querela di parte.

Pertanto, qualora il reato di frode dell’assicurazione si compia attraverso la distruzione, dispersione, deterioramento o occultamento di cose in proprietà della assicurato o attraverso la falsificazione o alterazione della polizza o dei documenti richiesti per la stipula del contratto assicurativo, una volta che il pubblico ministero avrà avuto notizia del reato procederà d’ufficio e il procedimento non potrà più essere validamente rinunciato dalla persona offesa.

Invece qualora il reato fosse perfezionato con una lesione personale o l’aggravamento di un infortunio o con la denuncia di un sinistro mai accaduto, oppure tramite la distruzione e falsificazione e alterazione o costituzione di elementi di prova o di documenti relativi a un sinistro falso, la persona offesa potrà validamente rimettere la querela e impedire così che il procedimento prosegua fino alla sentenza di condanna.

Questo aspetto è particolarmente interessante nel caso in cui l’assicurato dovesse ravvedersi e svolgesse una qualsiasi attività diretta a impedire il pagamento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.

In tal caso ovviamente l’interesse dell’assicurato vorrebbe essere diretto a evitare il processo penale e l’eventuale condanna.

Ma tutto ciò è possibile soltanto con la collaborazione della compagnia di assicurazione, che dovrebbe essere d’accordo nel rimettere la querela.

E tale remissione della querela è possibile unicamente per le condotte di reato di cui al secondo comma dell’articolo che si commenta.

Dove si celebrerà il processo di frode alle assicurazioni ?

Il tema del luogo in cui sarà celebrato il processo per il reato di frode delle assicurazioni riguarda la competenza per territorio nel processo penale, che di solito viene individuata in base al luogo di commissione del delitto.

Nel caso di specie però vi è una particolarità, perché si ritiene che il reato di frode dell’assicurazione si consumi nel luogo in cui ha la sede legale la compagnia di assicurazione.

In pratica il processo verrà celebrato presso il tribunale competente sul territorio in cui si trova la direzione generale dell’assicurazione.

È necessario l‘incasso dell’indebito indennizzo da parte del colpevole ?

No, il reato di frode alle assicurazioni si consuma semplicemente adottando la condotta incriminata e non è affatto necessario per il suo perfezionamento che l’assicurato ottenga il pagamento dell’indennizzo oggetto di frode.

Tale conclusione poggia sulla lettura del secondo comma dell’articolo 642 cp, che prevede l’incasso dell’indebito indennizzo unicamente quale circostanza aggravante della pena e non come elemento essenziale del reato.

Questo significa che il colpevole potrà essere punito anche nell’ipotesi in cui, dopo aver compiuto la condotta incriminata, desista volontariamente o rinunci all’incasso delle somme di denaro oggetto del reato.

In questo caso, se la condotta rientra tra quelle indicate al secondo comma, l’unica possibilità di salvezza per il colpevole sarà quella di ottenere la remissione della querela da parte della compagnia di assicurazione.

Invece qualora la condotta commessa dall’assicurato rientrasse tra quelle di cui al primo comma, essendo il reato procedibile d’ufficio, l’eventuale collaborazione della compagnia non avrà alcun effetto positivo quanto all’accertamento del reato, potendo eventualmente avere positive ricadute solo ai fini dell’applicazione della pena finale.