La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione, Sez. II, 30-05-2003, n. 8811, ha avuto modo di specificare che “In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per

rovina o difetti dell’opera,

la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di PROGETTAZIONE o dei CALCOLI relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.

Ne consegue che

la chiamata in causa

del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 1669 c.c. , dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell’immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente ESTESA AL TERZO, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico”.

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