Il danno morale da lesioni micropermanenti va provato
In materia di danno morale da lesioni micropermanenti la Corte Costituzionale, 16-10-2014, n. 235 ha deciso che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost. , nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE.
Nella motivazione la Corte delle leggi ha affermato che “L’asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si fonda su una premessa interpretativa erronea, posto che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell’area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto”.
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