Chi deve eliminare i vizi, solo l’appaltatore o anche un terzo ?

 

La Corte di Cassazione Sez. II, 16-09-2014, n. 19482 ha spiegato che “In tema di appalto, l’art. 1668, primo comma, cod. civ. , si interpreta nel senso che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell’opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso – salva la possibilità, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare – e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell’appaltatore il solo rimborso delle spese. (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 18/12/2007)

 

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