Fondo vittime della strada – l’impresa designata paga in proprio e non in rappresentanza

Con la sentenza n. 274 del 13/01/2015 la Cass. civ. Sez. III, Sent., incidentalmente, ha statuito che “L’impresa designata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 286 COD. ASS.) non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), nè dell’ente che lo gestisce (Consap s.p.a.).

Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv.

603834).

L’impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, nè quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (art. 286, comma 2, COD. ASS.).

L’impresa designata è, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c. , e l’obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che una applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c.”.