Il principio affermato è il seguente.
“Non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purchè (come nell’ipotesi de qua) risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del “de cuius”, ne conteneva le disposizioni di ultima volontà, con l’indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l’espressione: “grazie ed un abbraccio Marcello”.