Cos‘è l’esecuzione forzata
L’esecuzione forzata è l’attività processuale diretta alla soddisfazione concreta dell’interesse del creditore.
Rappresenta pertanto il momento in cui il processo si pone non più come affermazione teorica di diritti o doveri, bensì come momento di attuazione di quei diritti e doveri indicati in un titolo esecutivo, di solito rappresentato da una sentenza.
L’esecuzione forzata può avere ad oggetto un obbligo di consegnare, di fare, di pagare una somma di denaro, di rilasciare beni immobili.
Il creditore si avvale di questa tipologia processuale nel momento in cui il debitore non adempia spontaneamente all’ordine del giudice racchiuso nella condanna.
Quando deve adempiere il debitore ?
Quando il giudice emette una sentenza di condanna, l’adempimento da parte del debitore, in mancanza di termini particolari espressamente indicati, dovrebbe essere immediato.
Se ciò non accade, spetta al creditore attivarsi per pretendere l’esecuzione di quell’ordine giudiziale.
Quale organo giudiziario esegue la sentenza ?
L’attività di esecuzione forzata è resa dall’ufficiale giudiziario, che è l’organo legittimato a dare attuazione alla sentenza o altri atti esecutivi.
L’ufficiale giudiziario non può sindacare la legittimità della sentenza, ma deve soltanto darvi esecuzione così com’è. Non può neppure sospenderne l’esecuzione in assenza dell’apposita pronuncia di un giudice.
Come chiedere l’esecuzione forzata.
I passaggi procedurali sono i seguenti:
- notifica del titolo esecutivo
- notifica del precetto
- richiesta all’ufficiale giudiziario del pignoramento ovvero di altra attività esecutiva (tipo la liberazione dell’immobile, se si deve attuare uno sfratto per morosità o per finita locazione).
La durata della procedura varia in base alla tipologia di atto esecutivo richiesto e dal carico di lavoro dell’ufficio giudiziario interessato.
Per l’esecuzione mobiliare e presso terzi di solito si può prevedere una durata di qualche mese, salve le ipotesi in cui il debitore svolga opposizione all’esecuzione forzata.
L’esecuzione immobiliare invece è più lenta e può durare anche qualche anno, perché è legata alla fissazione delle aste e all’atteggiamento di attesa dei potenziali acquirenti, che confidano nella discesa del prezzo di vendita tra un’asta e quella successiva. A meno che l’immobile non sia particolarmente interessante (perché nuovo, di particolare pregio o per la sua ubicazione), nel qual caso potrebbe venire venduto anche alla prima asta.
Come si ottiene la soddisfazione in concreto ?
L’attività concreta che l’ufficiale giudiziario svolge a favore del creditore dipende dal tipo di ordine espresso nella sentenza.
Infatti l’ufficiale giudiziario dovrà adoperarsi diversamente se dovrà eseguire uno sfratto, rispetto a un obbligo di consegna di un bene determinato o a un obbligo di pagamento di una somma.
La condanna a pagare una somma di denaro.
Nel caso più classico dell’ordine di pagare una somma di denaro, il creditore chiederà all’ufficiale giudiziario di pignorare i beni del debitore, che preferibilmente dovranno essere rappresentati dal denaro.
In difetto, pignorerà altri beni, che saranno poi destinati alla vendita all’asta per ricavarne una somma di denaro che sarà assegnata al creditore.
Qualora il ricavato dell’asta sia superiore all’importo del debito, il debitore riceverà in restituzione la somma eccedente ricavata dalla vendita.
Vediamo cosa si potrà pignorare:
- i beni mobili che il debitore detiene presso la propria abitazione o altri luoghi di cui dispone: nell’ipotesi in cui convivano più persone, si presume che i beni siano in proprietà del debitore, salvo prova contraria da offrire con prova scritta e data certa anteriore al pignoramento;
- i beni immobili (per approfondire i dettagli di tale procedura visitate la sezione aste giudiziarie immobiliari);
- il conto corrente bancario o il libretto bancario o postale;
- gli investimenti dal medesimo operati (azioni, obbligazioni);
- i crediti che il debitore vanta da altri soggetti suoi debitori.
Quest’ultima ipotesi è piuttosto frequente e prende il nome di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento dei beni mobili
Col pignoramento dei beni mobili il creditore, dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, chiede all’ufficiale giudiziario di colpire i beni del debitore che si trovano presso la sua abitazione o altri luoghi al medesimo riferiti (azienda, ufficio o simili).
Pertanto l’ufficiale giudiziario si reca presso tali luoghi e sottopone a vincolo tutti i beni pignorabili, attraverso un’ingiunzione a non disporne o a non sottrarli alla procedura.
Successivamente, dopo il deposito di un’istanza di vendita da p arte del creditore, i beni sono messi all’asta per essere venduti al miglior offerente.
Il ricavato della vendita sarà messo a disposizione del creditore, che potrà incassarlo fino a concorrenza del suo credito, maggiorato delle spese della procedura esecutiva.
Il pignoramento presso terzi.
Nel pignoramento presso terzi il creditore notifica un atto al terzo, dal quale il debitore principale può pretendere il pagamento di una somma di denaro.
In pratica il terzo è debitore del debitore principale: si può trattare del suo datore di lavoro, oppure del committente di un appalto o di una prestazione da cui scaturisce il diritto al pagamento di una somma di denaro.
Nell’atto notificato il creditore ordina al terzo di non disporre delle somme dovute, senza ordine del giudice.
Il terzo diviene custode delle somme pignorate (aumentate della metà ex lege, per consentire la copertura degli importi maturati successivamente) e ne è responsabile anche penalmente.
Nell’atto notificato viene indicata un’udienza, nella quale il terzo non deve comparire, ma alla quale andranno soltanto il creditore e il debitore.
Invece il terzo dovrà rispondere al creditore (anzi al suo avvocato) con lettera raccomandata o PEC, indicando di quali beni è debitore / detentore e se vi siano stati precedenti pignoramenti.
Se il terzo non risponderà, sarà esteso nei suoi confronti un accertamento giudiziale sull’esistenza del rapporto obbligatorio col debitore pignorato, la sua misura e le modalità di pagamento: ne risulterà un ordine di pagamento giudiziale, che sarà coercibile nei suoi confronti con un’apposita procedura esecutiva.
All’udienza fissata, il debitore potrà sollevare le eccezioni che riterrà opportune, mentre il creditore chiederà l’assegnazione delle somme pignorate.
Il pignoramento dei beni immobili
Il pignoramento dei beni immobili è la procedura attraverso cui il creditore fa vendere all’asta gli immobili intestati in tutto o in parte al debitore.
Il diritto del debitore che può essere colpito di solito riguarda la proprietà, ma possono essere aggrediti anche altri diritti reali, quali l’usufrutto o la nuda proprietà.
Si tratta della procedura più costosa per il creditore, che dovrà anticiparne i costi, ma usualmente porta una certa soddisfazione, perché è raro che gli immobili rimangano invenduti.
Il problema semmai sarà il prezzo della vendita e quindi del realizzo effettivo che il creditore ne ricaverà, considerando che le spese da anticipare hanno un certo peso.
Pertanto prima di iniziare una procedura immobiliare è opportuno preventivare, col metodo del raffronto costi-benefici, quale potrebbe essere il prezzo di effettiva vendita dell’immobile sul mercato delle aste.
Questa procedura è assai frequentemente utilizzata dalle banche, perché esse usano iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore nel momento in cui concedono un mutuo.
Comunque gli istituti di credito preferiscono avvalersi dell’esecuzione immobiliare anche nell’ipotesi di prestiti con garanzia personale, quando i garanti siano proprietari di beni immobili.
Conversione del pignoramento: il pagamento a rate.
Il debitore potrà evitare la vendita all’asta dei suoi beni attraverso una procedura che gli consente di pagare in ritardo il debito dopo il pignoramento.
Un tempo questa facoltà era concessa solo per il pignoramento dei beni immobili, mentre oggi è prevista per qualsiasi tipo di bene.
La procedura prevede la concessione di una rateazione, con maggiorazione degli interessi previsti nel titolo esecutivo (legali, moratori o convenzionali) e delle spese legali (tra cui rientra anche l’imposta di registro di questa fase).
Allo scopo, il debitore dovrà depositare un ricorso al giudice dell’esecuzione (col ministero di un avvocato) previa costituzione di un deposito vincolato presso un istituto di credito della somma di un quinto dell’importo precettato.
Viene così fissata un’udienza, nella quale il giudice verificherà se il debitore ha diritto alla conversione del debito: nell’ipotesi affermativa, disporrà il numero di rate che dovranno essere corrisposte, le modalità di pagamento, nonché la misura globale dei costi.
Col pagamento dell’ultima rata i beni pignorati saranno liberati dal vincolo di indisponibilità e il debito sarà estinto.
L‘opposizione all’esecuzione forzata.
Il creditore vorrebbe che non vi fosse alcun intoppo alla fase esecutiva, anche perché per ottenere la sentenza usualmente ha già atteso qualche anno.
Inoltre, secondo la prospettiva del creditore non dovrebbero esistere motivi per mettere in discussione il suo diritto a pretendere il pagamento o la prestazione indicata in sentenza, specie quando quest’ultima non è stata impugnata ed è quindi divenuta definitiva.
Invece il debitore può sollevare eccezioni indipendenti dai motivi che sono stati trattati nel giudizio di cognizione: si tratta di eccezioni che attengono solo alla fase esecutiva. Si pensi ad esempio a difetti nella notificazione del titolo esecutivo o del precetto, a errori di quantificazione del credito espresso nel precetto, a eventi impeditivi successivi alla sentenza.
Purtroppo per il creditore, la fase di opposizione introduce un autonomo giudizio, che nella migliore delle ipotesi può durare solo qualche mese, ma nella peggiore anche qualche anno.