La guida in stato di ebbrezza è un reato che di solito viene addebitato al conducente di un veicolo a motore.
Però non è indispensabile trovarsi alla guida di un’automobile, di un camion, di un autobus, per subire la violazione dell’art. 186 del codice della strada.
Talvolta anche i veicoli ecologici possono costituire il bene materiale attraverso il quale il reato può essere consumato.
Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la sicurezza stradale, che può essere commesso con varie tipologie di veicoli, purché idonei alla circolazione e ad interferire con essa.
Non è nemmeno rilevante la possibilità o meno di applicare le sanzioni accessorie previste dalla norma.
Lo ha chiarito la Cassazione penale Sez. IV con sentenza del 22-01-2015, n. 4893, che sul punto ha statuito:
“Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso in caso di conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, indipendentemente dalla circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato”.