diffamazione sui social
Chi scrive post o commenti sui social network quali Facebook, Twitter e simili, deve stare molto attento ai contenuti che rende pubblici, perché talvolta potrebbero andare ad offendere la reputazione o la dignità delle altre persone.
Secondo i giudici della Cassazione, quando si esprime un’opinione su una persona o su un fatto che coinvolge un’altra persona, bisogna contenersi entro i limiti del rispetto e del decoro, perché le espressioni anche solo velatamente o indirettamente denigratorie o offensive possono integrare il reato di diffamazione.
Bisogna quindi tenere a mente che l’utilizzo del computer o dello smartphone per scrivere un post su un social network non è un’attività completamente libera e senza limiti, perché si tratta pur sempre di un ambiente pubblico simile a una piazza, anche se soltanto virtuale o digitale.
E gli effetti che si hanno parlando in una piazza non restano confinati entro il perimetro della propria volontà o della propria sfera personale, andando invece a propagarsi nella sfera di tutti gli altri ascoltatori.
I giudici equiparano la situazione anche alle foto pubblicate su Instagram, quando siano offensive, nonché ai messaggi scritti all’interno dei gruppi Whatsapp o ai messaggi inviati con Messenger, questi ultimi quando hanno la potenzialità di venire condivisi o letti da altre persone (per esempio se il destinario è un’associazione o una società).

Cos’è il reato di diffamazione

La diffamazione è il reato che compie chi offende l’altrui reputazione comunicando con due o più persone (art. 595 c.p.).
Esso si fonda pertanto sulla creazione e divulgazione di un’offesa nei confronti di una persona determinata.
Secondo i giudici non è necessario che siano indicati il nome e il cognome del destinatario, potendosi identificare la vittima anche soltanto mediante allusioni o indicazioni di carattere generale, seppur riferibili al predetto soggetto, quali l’indicazione di sue qualità fisiche o personali, il suo ruolo professionale o istituzionale.

Ipotesi aggravate di diffamazione

Se l’offesa consiste nell’attribuire un fatto determinato vi è un aumento di pena.
Altra ipotesi di aumento della pena si ha quando l’offesa sia arrecata col mezzo della stampa oppure con un mezzo di pubblicità.
Per i giudici i social network costituiscono un mezzo di pubblicità, per cui la diffamazione perpetrata attraverso i social network come Facebook, Twitter, Instagram e simili comportano sempre un aggravamento di pena.
Stesso trattamento per le comunicazioni attraverso Whatsapp, perché tale strumento è idoneo a diffondere l’offesa a una platea molto vasta di persone (si pensi alle foto pubblicate sullo stato nella sezione aggiornamenti di Whatsapp, che di solito sono visibili a tutti i contatti di chi le pubblica).

Le pene previste per la diffamazione

La pena base prevista per l’ipotesi semplice di diffamazione è la reclusione fino a un anno oppure la multa fino a euro 1032,00.
Qualora ricorra l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato, la pena della reclusione sale fino a due anni e la multa fino a 2065,00 euro.
Con l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità, quale il social network, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa e non inferiore a 516,00 euro.
Si evidenzia che la multa è alternativa alla reclusione, per cui il giudice può scegliere di sanzionare con una oppure con l’altra tipologia di pena.

Elementi essenziali della diffamazione

Di solito si indicano tre elementi costitutivi del reato di diffamazione:
  1. l’offesa;
  2. la comunicazione offensiva con due o più persone;
  3. l’assenza della vittima.
Il secondo elemento distingue la diffamazione dall’ingiuria, perché quando l’offesa è diretta verso il destinatario che sia presente non si ha più diffamazione ma ingiuria, che un tempo costituiva reato ma che dall’anno 2016 è stato depenalizzato, dando luogo soltanto a un illecito civile.
Però quando si parla di diffamazione a mezzo social network, i giudici della Cassazione richiedono anche un ulteriore elemento, l’impossibilità per la vittima di difendersi contestualmente e con gli stessi strumenti utilizzati dall’ offensore.
Questo ulteriore elemento è particolarmente insidioso, perché consente ai giudici di rinvenire la diffamazione anche qualora la persona offesa fosse on-line nel momento in cui è stato scritto il post offensivo o il commento offensivo.
Infatti la vittima, a causa della struttura delle conversazioni sui social network, non ha la possibilità di difendersi contestualmente all’offesa, potendo unicamente rispondere successivamente e attraverso un commento che non ha la stessa visibilità e lo stesso potere persuasivo del messaggio principale.
Quindi anche se la vittima è presente on-line, viene quasi sempre esclusa la possibilità di qualificare il fatto come ingiuria.

Il risarcimento del danno da diffamazione

La diffamazione, come tutti gli altri reati, dà titolo per chiedere il risarcimento dei danni patiti dalla vittima in conseguenza del reato.
Il danno da diffamazione tipicamente rientra nella categoria di quello non patrimoniale, entro la quale si suole far rientrare la lesione alla reputazione personale o commerciale, il danno alla dignità personale, il danno alla propria immagine sociale, il danno morale.
La quantificazione del danno da diffamazione dev’essere personalizzata in base alle caratteristiche specifiche della vittima, che includono sia le sue qualità personali, sia la sua posizione sociale e professionale.
Ma vengono in rilievo anche le modalità con cui è avvenuta la diffusione dell’offesa denigratoria, per cui un’offesa avvenuta a mezzo della stampa o di uno strumento pubblicitario ha un peso maggiore di una comunicata direttamente al destinatario.
Anche il numero degli ascoltatori incide sull’entità del danno all’immagine della vittima.
Negli ultimi anni il tribunale di Milano ha creato una tabella che riporta le quantificazioni in uso presso di esso e i criteri di liquidazione del danno alla persona per vari tipi di illecito, tra cui la diffamazione.
La Corte di Cassazione, dopo aver avallato per anni tale consuetudine, nel 2026 ha mutato indirizzo, precisando che tali tabelle non hanno alcun valore normativo e il giudice, qualora volesse applicarle, dovrà precisare in maniera specifica i criteri sulla base dei quali ha operato i calcoli della quantificazione del danno, escludendo così qualsiasi automatismo, perché il danno va sempre provato in concreto.

Il diritto di critica esclude la diffamazione

Più volte i giudici si sono soffermati sull’efficacia scriminante del diritto di critica, che è idoneo a escludere il reato di diffamazione.
In pratica se un soggetto offende un’altra persona solo come effetto indiretto di una critica che svolga nei confronti della stessa, si è in presenza della scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale, in base al quale l’esercizio di un diritto esclude la punibilità.
Il diritto di critica deriva direttamente dalla Costituzione italiana, che all’articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero.
Però i giudici richiedono che il diritto di critica rispetti tre requisiti fondamentali, che sono:
  1. la veridicità dei fatti;
  2. l’interesse pubblico della divulgazione;
  3. la continenza espressiva.
Per la maggior parte delle casistiche si ritiene che il secondo requisito, quello dell’interesse pubblico, sia quello di maggiore interesse per coloro che vengono accusati del reato di diffamazione, perché si ritiene piuttosto infrequente che l’imputato sia portatore di un interesse pubblico a divulgare fatti lesivi della reputazione altrui.
Per fare degli esempi, l’interesse pubblico potrebbe rinvenirsi qualora l’offesa sia riferita a un personaggio pubblico, a un amministratore di denaro pubblico o anche privato, a un datore di lavoro, perché in quel caso effettivamente la divulgazione della notizia potrebbe avere un’utilità per una cerchia più o meno ampia di persone.
Quando invece è riferita a un privato che non ricopre alcuna posizione socialmente utile, la lesione della sua reputazione non può venire scriminata attraverso l’esercizio del diritto di critica.
In ogni caso ha un peso notevole la modalità espressiva, perché la critica non deve mai tramutarsi in attacco personale o denigratorio della persona in sé, dovendo piuttosto indirizzarsi al fatto oggettivo.

La provocazione esclude la diffamazione

L’art. 599 c.p. prevede un’ipotesi di non punibilità della diffamazione, quando il colpevole abbia agito in uno stato d’ira provocato da fatto ingiusto altrui.

Si è in presenza di un fatto ingiusto altrui sia quando ci sia la violazione di una norma codificata, sia quando vi sia una lesione di regole di civile convivenza.

L’ingiustizia del fatto deve essere valutata secondo un parametro oggettivo: non rileva la mera percezione negativa o soggettiva di chi reagisce se il fatto, in sé, non è oggettivamente ingiusto.

Si richiede l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, perché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore.

like di facebook e diffamazione

Anche i like o le emoticons possono integrare la diffamazione

I giudici della Cassazione si sono soffermati anche sulla valenza dei like che vengono apposti a un messaggio diffamatorio, nonché sulla valenza delle emoticons.
I like rappresentano un’adesione psicologica al contenuto diffamatorio del messaggio e, in base all’algoritmo del social network, contribuiscono a rendere sempre più visibile il messaggio diffamatorio, perché maggiore è il numero dei like e più il messaggio diventa visibile.
Quindi l’assegnazione di un like offre un aiuto concreto alla diffusione del messaggio stesso.
Per quando tutto riguarda le emoticons, la Cassazione ha stabilito che anche il semplice invio di un’immagine, che possa indirettamente o allusivamente risultare lesiva della dignità altrui, può integrare offesa rilevante ai fini della diffamazione.
È stata infatti decisa in tal senso una vicenda in cui l’imputato aveva postato una emoticon che raffigurava un difetto fisico di una persona ipovedente.

Come fare per chiedere la punizione della diffamazione

La diffamazione è un reato punibile a querela della persona offesa.
Quindi per chiedere la punizione di tale evento la vittima dovrà sporgere querela, rivolgendosi o ai carabinieri o a un avvocato, che la redigerà e la depositerà telematicamente.
La scelta tra le due modalità operative di solito poggia sui seguenti fattori:
  1. davanti ai carabinieri l’operazione è gratuita, mentre l’avvocato chiede un compenso;
  2. attraverso l’avvocato l’operazione è più lineare e comoda, perché si può ottenere il parere preventivo del professionista, che si fonda sull’analisi della giurisprudenza e del proprio vissuto processuale; inoltre si riesce a calibrare il contenuto della querela in virtù della strategia difensiva ritenuta più utile.
Ciascuno pertanto è libero di scegliere in base all’aspetto che ritiene più rilevante.

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