Il danno non patrimoniale, morale ed esistenziale nel 2016

In tema di danno non patrimoniale, definizione entro il cui ambito sono stati fatti confluire il cd. danno biologico, il danno morale in tutte le sue componenti (incluso il danno esistenziale), si segnalano le seguenti sentenze o ordinanze della Suprema Corte intervenute nell’anno 2016.

Cass. civ. Sez. III, 23-02-2016, n. 3505

E’ ammissibile la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata, in applicazione del principio della relativa necessaria personalizzazione, con il superamento dei limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. Tale deroga, tuttavia, può avvenire solo quando la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell’ambito dell’ordinario e pur differenziato atteggiarsi delle varie possibili situazioni in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti, per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso non possa aver tenuto conto. Di tali circostanze va dato adeguatamente conto in motivazione. (Nella specie la motivazione della gravata pronuncia risulta sotto tale aspetto del tutto insufficiente, poiché il giudice del merito, dopo aver dichiarato di voler applicare la tabelle milanesi del 2011, liquida un importo inferiore al minimo ivi previsto, senza indicare motivi idonei a giustificare, né in astratto, né in concreto, tale deroga e senza espressamente chiarire l’intenzione di derogare il suddetto minimo).

 

Cass. civ. Sez. III, 19-02-2016, n. 3260

Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, secondo cui il danno morale soggettivo non può configurarsi come conseguenza immediata e diretta della durata e dell’intensità della lesione psicofisica, con la conseguenza che, se non scompare del tutto, postula una dimostrazione e motivazione specifica, non implica che, accertato il primo (danno biologico), il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi. Viceversa, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito, mediante l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti da cui lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro.

 

Cass. civ. Sez. III, 13-01-2016, n. 336

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale“, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.

 

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 11-01-2016, n. 222

Il danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 15 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) non si sottrae alla verifica della “gravità” della lesione e della serietà del danno, atteso che anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost.. Ne deriva che determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni di cui all’art. 11 del predetto Codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva.