Se il postino o l’ufficiale giudiziario vi ha consegnato
una busta verde
oppure ha lasciato nella vostra cassetta postale un avviso di ricevimento di colore verde, si tratta della notificazione di un atto giudiziario.
Esso annuncia l’esistenza a vostro carico di una causa civile o penale, oppure di una cartella di pagamento dell’agenzia delle entrate o di un altro ente che utilizzi le medesime procedure dell’amministrazione tributaria.
L’avviso vi invita a passare presso l’ufficio postale di riferimento, per il ritiro dell’atto giudiziario che è stato depositato a causa della vostra assenza presso l’abitazione: il plico è costituito da una busta verde ed è disponibile dal giorno successivo a quello dell’avviso.
All’ufficio postale, previa verifica dell’identità di chi sta effettuando il ritiro (con esibizione della carta d’identità), vi sarà quindi consegnata la busta verde contenente l’atto a voi notificato.
Una volta aperta la busta, potrete verificare di cosa si tratti.
LA VERIFICA DEL CONTENUTO DELL’ATTO.
La migliore cosa da fare appena aperta la busta verde della notificazione è prendere contatto con il proprio avvocato di fiducia, per mostrargli l’atto e il suo contenuto.
Il professionista invero è il soggetto più qualificato per verificare di cosa si tratti, quale sia la procedura di riferimento, l’eventuale presenza di termini preclusivi o altri elementi procedurali che possano compromettere le difese.
Comunque, nell’immediatezza anche la parte può tentare di dare un inquadramento generale della vicenda, al fine di rendersi conto almeno nei suoi tratti generali dell’oggetto dell’atto.
Di solito l’intestazione è già molto indicativa della provenienza e della natura nell’atto: se si tratta di un atto giudiziario, esso esordisce con la dicitura “Tribunale civile di …” “Tribunale penale di …”, mentre se si tratta di un atto tributario l’intestazione sarà “Agenzia delle Entrate di …”.
Se si tratta di un
atto di citazione avanti il tribunale civile
significa che qualcuno vi chiama davanti al giudice civile per ottenere una vostra condanna (di solito a fare qualcosa, per esempio a pagare una somma di denaro, ma anche a rilasciare un immobile, a onorare un contratto etc. etc.).
La prima cosa da verificare è la data dell’udienza in cui si dovrà comparire davanti al giudice (di solito è scritta verso i tre quarti dell’atto).
Cio è importante perché in base a quella data si contano i termini di decadenza per potersi costituire in giudizio, con possibilità di sollevare tutte le possibili difese, sia di carattere processuale, sia di carattere sostanziale.
La legge infatti prevede che la parte che si costituisce almeno 20 giorni prima dell’udienza depositando la propria comparsa di risposta può sollevare tutte le eccezioni, non solo quelle d’ufficio, ma anche quelle di parte (quindi anche quella di incompetenza per territorio, di prescrizione, di compensazione), potendo altresì svolgere domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi dai quali pretende di essere manlevata o sollevata rispetto alle eventuali conseguenze negative del processo.
Queste eccezioni sono quelle che possono essere sollevate solo dalla parte e non d’ufficio dal giudice.
Quindi se ci si costituisce oltre i venti giorni prima dell’udienza, non si ha la possibilità di svolgere queste difese, perché si incontra una barriera preclusiva, che è stata creata al fine di consentire una maggiore speditezza del processo e una migliore attuazione del principio del contraddittorio.
Il consiglio pertanto è di portare al più presto l’atto al proprio avvocato, ma con maggiore urgenza se avete atteso parecchi giorni prima di andarlo a ritirare in posta, mentre con una relativa calma.
Il presupposto per fare questo calcolo è il seguente: tra la data di notificazione (in caso di deposito dell’atto presso l’ufficio postale essa si compie dopo dieci giorni) e quella della prima udienza di comparazione, devono intercorrere almeno 90 giorni. Siccome l’udienza è stata fissata dopo i 90 giorni dalla presumibile data di notificazione, chi riceve l’atto di citazione di solito ha circa tre mesi di tempo per trovarsi un avvocato e predisporre un atto a propria difesa. Ma se invece ha atteso due mesi prima di andare a ritirare l’atto in posta, gli resterà solo un mese o poco più.
Resta la possibilità di costituirsi in giudizio anche senza rispettare il termine preclusivo dei 20 giorni prima dell’udienza, qualora la parte non abbia necessità di sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio, di svolgere domande riconvenzionali o di chiamare terzi in causa. In queste ipotesi quindi teoricamente si potrà andare dall’avvocato ancora più tardi, ma è pur sempre rischioso, perché è consigliabile lasciare al professionista di svolgere le opportune valutazioni, per non incorrere in spiacevoli errori (con conseguenze non eliminabili).