REVOCATORIA ordinaria: DIFENDERSI è quasi impossibile
Quando il debitore vende i suoi beni per evitare di pagare, il creditore può agire in revocatoria
Quando il debitore vende i suoi beni per evitare di pagare, il creditore può agire in revocatoria
La Corte di Cassazione (Sez. III, Sent., 19/10/2016, n. 21097) ha affrontato il tema della nozione di circolazione stradale del veicolo e della conseguente operatività della copertura della garanzia assicurativa da parte della compagnia. La circostanza di fatto consistiva nell’utilizzazione di un trattore agricolo quale punto di appoggio fisso per compiere le operazioni di distensione […]
In materia di riparazioni antieconomiche del veicolo (che si verificano quando i danni sono superiori al valore commerciale al momento dell’incidente), la Suprema Corte è costante nell’affermare che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Così si è espressa la Cassazione Sez. VI – 3, con ordinanza 28/04/2014 n. 9367 (che richiama anche Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
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“Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (il caso è relativo alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad.) la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento”.
Così’ si è espressa la Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.
Con la sentenza in commento il TAR Piemonte si è pronunciato sul dies a quo del termine triennale per poter conseguire una nuova patente di guida, dopo la revoca della patente per incidente a seguito di guida in stato di grave ebbrezza.
La questione cruciale concerne la nozione di “accertamento del reato” che, secondo il Codice della Strada, è il momento iniziale del periodo triennale di divieto di ottenere una nuova patente. Per il TAR Piemonte, la data di accertamento del reato deve essere quella della contestazione del fatto illecito da parte delle Forze dell’Ordine.
Questa tesi interpretativa non è però unanimemente accettata.