Il terzo trasportato deve provare solo il suo danno, non la responsabilità dei conducenti.

In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181.
In pratica la sentenza chiarisce che l’azione diretta del terzo trasportato contro l’impresa assicuratrice del veicolo, non è legata all’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.