Tabelle di Milano: il giudice deve motivarne il mancato utilizzo.
La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 19211 del 29 settembre 2015, ha precisato che “Deve ritenersi in tema di lesioni gravi conseguenti a sinistri stradali che i parametri delle Tabelle di Milano, che hanno vocazione nazionale, sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire”.