Con l’ebbrezza la revoca della patente decorre dal reato e non dalla sentenza.

Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (il caso è relativo alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad.) la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento”.
Così’ si è espressa la Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.

Con la sentenza in commento il TAR Piemonte si è pronunciato sul dies a quo del termine triennale per poter conseguire una nuova patente di guida, dopo la revoca della patente per incidente a seguito di guida in stato di grave ebbrezza.

La questione cruciale concerne la nozione di “accertamento del reato” che, secondo il Codice della Strada, è il momento iniziale del periodo triennale di divieto di ottenere una nuova patente. Per il TAR Piemonte, la data di accertamento del reato deve essere quella della contestazione del fatto illecito da parte delle Forze dell’Ordine.

Questa tesi interpretativa non è però unanimemente accettata.

Ebbrezza: col rifiuto all’alcoltest si esclude il lavoro di pubblica utilità.

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all’imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in oggetto.

Lo ha chiarito Cass. pen. Sez. IV, 17-12-2014, n. 3297.

Alcoltest, il rifiuto è autonomo rispetto alla guida in stato di ebbrezza.

La Cass. pen. Sez. IV, 12-11-2014, n. 13851 ha rilevato che “Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dal comma settimo dell’art. 186 cod. strada, è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal comma secondo del medesimo articolo 186″.

Ebbrezza: valore dell’alcoltest.

La Cass. pen. Sez. IV, 10-12-2014, n. 2195 ha precisato che “L’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà“.

Ebbrezza: col tasso tra 0,5 e 0,8 l’illecito è amministrativo e si impugna dal giudice di pace.

La Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 13-01-2015, n. 312 ha evidenziato che “La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 186, secondo comma, lett. a), cod. strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace.

Ebbrezza: le attenuanti generiche non escludono la revoca della patente in caso di incidente stradale.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Sul punto vedasi Cass. pen. Sez. IV, 06-02-2015, n. 7821.

Ebbrezza: l’assunzione di farmaci va provata e non solo allegata con certificati medici.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.

In tal senso si veda Cass. pen. Sez. IV, 08-04-2015, n. 15187.