Si ha circolazione stradale collegando una fune al trattore ?

La Corte di Cassazione (Sez. III, Sent., 19/10/2016, n. 21097) ha affrontato il tema della nozione di circolazione stradale del veicolo e della conseguente operatività della copertura della garanzia assicurativa da parte della compagnia. La circostanza di fatto consistiva nell’utilizzazione di un trattore agricolo quale punto di appoggio fisso per compiere le operazioni di distensione […]

Il terzo trasportato deve provare solo il suo danno, non la responsabilità dei conducenti.

In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181.
In pratica la sentenza chiarisce che l’azione diretta del terzo trasportato contro l’impresa assicuratrice del veicolo, non è legata all’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.

La presunzione di colpa ex art. 2054 cc ha carattere sussidiario

In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. , ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non può farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilità da parte dell’altro conducente.

Questo è quanto deciso dalla Cass. civ. Sez. VI – 3 con Ordinanza del 14-03-2013, n. 6483.

Risarcimento ridotto ai congiunti se la vittima ha concorso nell’evento mortale

In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile.

Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 04-11-2014, n. 23426.