Tabelle di Milano: il giudice deve motivarne il mancato utilizzo.

 

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 19211 del 29 settembre 2015, ha precisato che “Deve ritenersi in tema di lesioni gravi conseguenti a sinistri stradali che i parametri delle Tabelle di Milano, che hanno vocazione nazionale, sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire”.

Danni sopravvenuti alla transazione

La Corte di Cassazione III Sezione Civile con la sentenza n. 23425 del 4 novembre 2014 ha precisato che ” … quel che rileva ai fini della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla transazione od alla sentenza non è la presenza di segni clinici, ma la loro ragionevole prevedibilità con riferimento alle circostanze del caso concreto … . Prevedibilità che, in teoria, può anche prescindere dall’esistenza di sintomi….” .

Nell’enunciare il principio la Corte ha richiamato, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv. 582449; Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 26/04/1996, Rv. 497263; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 03/11/1984, Rv. 437249).

Il danno estetico resta assorbito nel danno biologico

Il c.d. danno estetico è una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico) che, una volta determinato nell’ambito dell’invalidità permanente, non può essere ulteriormente risarcito, salvo il caso di allegata e dimostrata incidenza dell’inestetismo sulla capacità di guadagno.

In tal senso si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 29-07-2014, n. 17220.

Il risarcimento danni in Europa – i risultati dell’IVASS.

Il recente studio comparativo condotto dall’IVASS, che ha dato vita alla pubblicazione del Quaderno 1, ha evidenziato che “Nel caso di lesioni molto gravi, (case study 2: 90% I.P.) nonostante un risarcimento ragguardevole di tipo non patrimoniale, gli italiani in genere ottengono un risarcimento complessivo (somma dei danni patrimoniale e non) inferiore agli altri paesi, ad eccezione della Spagna, ove i valori del danno patrimoniale previsti dal baremo sono molto più contenuti.

Nel caso di macrolesioni con I.P del 25%, la ricerca ha messo in evidenza che l’assicurato italiano ottiene il risarcimento non patrimoniale migliore tra quelli tabellari esaminati (Spagna e Francia).

Infine per le microlesioni al 5% di I.P. la tabella unica in vigore in Italia ha ridotto al di sotto della Francia il valore del risarcimento, mentre per la Spagna, si riscontrano valori del Baremo (obbligatori) molto bassi.

Tabelle delle lesioni micropermanenti – legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza del 16-10-2014, n. 235 ha chiarito che “Non è costituzionalmente illegittimo il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico ex art. 139 cod. ass., che limita risarcimento del danno alla persona in materia di microlesioni da sinistro stradale. Nel sistema vigente di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”.